Cassazione Penale, Sentenza n. 9965/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della pronuncia di rigetto della richiesta di revisione ex art. 630 cod. proc. pen. relativa alla sentenza del G.I.P. del Tribunale di Siena del 19/10/2010 (applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cagionamento del dissesto attraverso false comunicazioni sociali della I.R.P.S. Industrie riunite del Panforte di Siena s.p.a.). Il ricorrente lamentava vizi di motivazione e violazione di legge per aver la Corte territoriale riconsiderato il quadro probatorio già esaminato, senza tener conto della sentenza del Tribunale di Siena del 10/06/2014 che aveva assolto altri membri del collegio sindacale rilevando la "mancanza di prova certa" sugli elementi del reato; inoltre si contestava che la qualifica addizionale di "consulente di fatto" non potesse incidere sulla valutazione della revisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha preliminarmente rilevato la mancata procura speciale per proporre il ricorso per cassazione (gli avv. Megli e Boggio avevano procura per l'istanza di revisione ma non per il successivo ricorso). Ha inoltre richiamato il principio per cui la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) non è applicabile alle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, essendo mancante la ricostruzione probatoria tipica del giudizio; e ha precisato che l'inconciliabilità invocata ai fini della revisione riguarda i fatti posti a fondamento delle decisioni e non le sole formule giuridiche o motivazioni psicologiche. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite all'oggetto del motivo di ricorso per cassazione con riferimento alla disciplina delle impugnazioni; il ricorso è stato formulato nei limiti richiesti da tale norma
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Previsione procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero in Cassazione
art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama la regola sulla legittimazione ad impugnare: la procura speciale è necessaria per il difensore che propone determinati rimedi; la Cassazione ha ritenuto che la procura per la revisione non valesse a estendere la legittimazione al ricorso per cassazione
art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma sulle cause di revisione: la Corte ha puntualizzato che la revisione prevista da questa norma non è operativa per le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, e che l'inconciliabilità rilevante ai fini della revisione deve riguardare i fatti oggettivi posti a base delle decisioni
Richiamata in relazione alle conseguenze dell'inammissibilità (condanna alle spese e misura da versare alla Cassa delle ammende)
Menziionato nel contesto della valutazione del superamento delle soglie di rilevanza per le comunicazioni sociali; la Corte territoriale ha ritenuto che il riferimento a tale soglia nella sentenza assolutoria di altri soggetti non fosse basato su elementi oggettivi idonei a escludere la ricorrenza del fatto contestato
Massime di principio
- Per proporre ricorso per cassazione contro la dichiarazione di inammissibilità di una istanza di revisione è necessaria una procura speciale che esprima espressamente anche l'estensione agli eventuali gradi successivi: la procura limitata al solo grado di prima istanza di revisione non basta.
- Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) non sono soggette alla revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), poiché manca la tradizionale ricostruzione probatoria del fatto e l'accertamento pieno della responsabilità penale.
- L'inconciliabilità invocata come presupposto della revisione deve riguardare fatti concreti e dimostrabili, non può fondarsi solo su differenze formali nelle formule utilizzate nelle diverse sentenze o su ragioni di ordine psicologico non avvalorate da elementi oggettivi.
- Un'assoluzione di terzi non determina automaticamente l'ammissibilità della revisione di una sentenza di applicazione della pena: occorre valutare se le motivazioni e i fatti accertati siano effettivamente incompatibili e concernano gli stessi elementi fattuali oggettivi.
- Chi valuta la proposizione di una istanza di revisione o di un ricorso deve verificare sia i profili di merito (sussistenza di nuovi elementi o inconciliabilità oggettiva) sia i profili formali (legittimazione del difensore, corretto inquadramento giuridico della decisione impugnata) per evitare l'inammissibilità e le relative sanzioni economiche.
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