Cassazione Penale, Ordinanza n. 05091/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, limitatamente al trattamento sanzionatorio. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. Secondo la difesa, la decisione di merito sarebbe stata illegittima o comunque insufficiente nella motivazione quanto alla mancata concessione dell'art. 62-bis c.p. e alla determinazione della pena. La sentenza impugnata, per quanto emerge dal testo, riguardava un fatto di natura decettiva, organizzato in modo premeditato e meticoloso, con notevole danno economico per la persona offesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando il principio per cui tali attenuanti non costituiscono un diritto automatico in mancanza di elementi negativi, ma presuppongono elementi positivi di segno favorevole, qui ritenuti insussistenti. Ha inoltre reputato manifestamente infondata la doglianza sulla dosimetria della pena, osservando che il giudice di merito aveva correttamente applicato i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., valorizzando la gravità del fatto, l'organizzazione premeditata e il rilevante danno economico. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche sono oggetto di un giudizio di fatto e non spettano automaticamente; richiedono elementi positivi favorevoli all'imputato, la cui assenza legittima il diniego.
La determinazione della pena deve avvenire nel rispetto dei criteri legali di commisurazione, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito.
La graduazione della pena deve essere fondata sulla gravità del reato e sulla capacità a delinquere desumibile dagli indici normativi; nel caso concreto è stata valorizzata la gravità del fatto e il danno economico arrecato.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito, con motivazione congrua, rilevi l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare il trattamento di favore; non è sufficiente la sola mancanza di dati negativi sulla personalità dell'imputato.
- La valutazione sulle attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge, non potendo trasformarsi in una nuova valutazione del merito.
- La determinazione della pena e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché siano esplicitati i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e la motivazione dia conto degli elementi valorizzati.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare in modo generico o manifestamente infondato il trattamento sanzionatorio, il rimedio può essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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