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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34808/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 22 settembre 2025 della Corte d’appello di Napoli, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 5 aprile 2024 per i reati previsti dagli artt. 256, 269, 279 e 137 del d.lgs. n. 152 del 2006, concedendo la sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di attività retribuita in favore della collettività per otto mesi. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per un errore materiale nell’indicazione del nome dell’imputato, che in una pagina sarebbe stato indicato come un’altra persona. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valorizzato la durata della condotta senza motivare adeguatamente sulla sua gravità e senza considerare il comportamento successivo dell’imputato. Con il terzo motivo ha contestato la subordinazione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività, assumendo di avere già eliminato le conseguenze dannose o pericolose dei reati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato: l’errore materiale sul nome, circoscritto a una sola pagina e non idoneo a creare incertezza sull’identità dell’imputato, non determina nullità né integra il vizio motivazionale dedotto. Gli altri motivi sono inammissibili perché ripropongono questioni già vagliate e disattese dai giudici di merito senza formulare specifiche critiche. In particolare, l’esclusione dell’art. 131-bis c.p. è stata adeguatamente motivata: la condotta successiva non rende di per sé tenue un’offesa che non lo era al momento del fatto e, nel caso concreto, erano stati rilevati danni al suolo, all’atmosfera e alle acque e un deposito di rifiuti, anche pericolosi, su un’area vasta; la rimozione dei rifiuti costituiva inoltre un obbligo del possessore dell’area. È stata ritenuta corretta anche la subordinazione della sospensione condizionale all’attività non retribuita in favore della collettività, in applicazione degli artt. 164 e 165 c.p.; la richiesta formulata in appello è stata considerata implicita accettazione della condizione prevista dall’art. 165 c.p. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256 d.lgs. n. 152/2006

    la sentenza del Tribunale di Napoli del 5 aprile 2024.che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 256, 269, 279 e 137 del d.lgs. n. 152 del 2006

    La disposizione è indicata come una delle norme incriminatrici per le quali l’imputato è stato condannato; la decisione di cassazione non ne sviluppa un’interpretazione.

  • art. 269 d.lgs. n. 152/2006

    la sentenza del Tribunale di Napoli del 5 aprile 2024.che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 256, 269, 279 e 137 del d.lgs. n. 152 del 2006

    La disposizione è indicata come una delle norme incriminatrici per le quali l’imputato è stato condannato; la decisione di cassazione non ne sviluppa un’interpretazione.

  • art. 279 d.lgs. n. 152/2006

    la sentenza del Tribunale di Napoli del 5 aprile 2024.che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 256, 269, 279 e 137 del d.lgs. n. 152 del 2006

    La disposizione è indicata come una delle norme incriminatrici per le quali l’imputato è stato condannato; la decisione di cassazione non ne sviluppa un’interpretazione.

  • art. 137 d.lgs. n. 152/2006

    la sentenza del Tribunale di Napoli del 5 aprile 2024.che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt. 256, 269, 279 e 137 del d.lgs. n. 152 del 2006

    La disposizione è indicata come una delle norme incriminatrici per le quali l’imputato è stato condannato; la decisione di cassazione non ne sviluppa un’interpretazione.

  • art. 131-bis c.p.

    la condotta susseguente ai fatti di reato non può di per sé rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del suo compimento

    La condotta successiva al reato non è, da sola, sufficiente a rendere tenue un’offesa che non presentava tale carattere al momento della commissione; la valutazione va riferita all’offesa concreta, che nel caso esaminato era caratterizzata da danni ambientali e da un deposito incontrollato di rifiuti anche pericolosi su un’area vasta.

  • art. 164 c.p.

    la Corte territoriale ha correttamente richiamato la disciplina dettata dagli artt. 164 e 165 cod. pen. e, conseguentemente, ha subordinato la sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per un tempo pari alla sospensione della pena

    La sospensione condizionale può essere sottoposta alle condizioni previste dalla disciplina codicistica richiamata; nel caso concreto, la Corte d’appello ha confermato la sospensione subordinata allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività.

  • art. 165 c.p.

    la Corte territoriale ha correttamente richiamato la disciplina dettata dagli artt. 164 e 165 cod. pen. e, conseguentemente, ha subordinato la sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività per un tempo pari alla sospensione della pena, dovendosi considerare la richiesta difensiva in appello come implicita accettazione delle condizioni previste dalla seconda di tali disposizioni.

    La sospensione condizionale può essere subordinata allo svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività; la richiesta difensiva di sospensione formulata in appello può valere, nel caso descritto, come implicita accettazione della condizione.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Il mero errore materiale nell’indicazione del nome dell’imputato in una parte della sentenza non determina nullità quando l’identità della persona giudicata risulta comunque chiara dal provvedimento.
  • La condotta successiva al reato non può, da sola, trasformare in particolare tenuità un’offesa che non lo era al momento del fatto; la valutazione della particolare tenuità deve considerare le caratteristiche concrete dell’offesa.
  • La richiesta difensiva di sospensione condizionale formulata in appello può essere interpretata, nel contesto descritto, come accettazione implicita della condizione di svolgimento di attività non retribuita in favore della collettività.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiReati ambientaliProcesso penaleParte generale

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