Cassazione Penale, Sentenza n. 7306/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del riesame del 26/05/2022 che aveva confermato la custodia cautelare emessa il 10/05/2022. Il ricorrente articolava due motivi: 1) violazione dell'art. 292, comma 3-ter c.p.p., sostenendo che il Tribunale del riesame avrebbe illegittimamente integrato la motivazione del provvedimento originario, non potendosi sopperire ad un presunto difetto assoluto di motivazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari, per non avere il riesame riconosciuto il documentato recesso del ricorrente dal sodalizio mafioso e per aver ritenuto irrilevante il decorso del tempo e l'evoluzione della struttura criminale rispetto alle dichiarazioni di collaboratore (menzionato Bartolomeo Arena e il riferimento al 2012). Successivamente, il ricorrente ha dichiarato il 24/10/2022 la rinuncia al ricorso, motivando la rinuncia con la sostituzione della misura originaria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse a seguito della rinuncia del ricorrente. La decisione è stata assunta in camera di consiglio il 4/11/2022. Per effetto di tale inammissibilità, la Corte non è entrata nel merito dei motivi di impugnazione (quindi non ha deciso sull'interpretazione o sulla fondatezza delle censure relative alla motivazione o alle esigenze cautelari) e ha richiamato il principio di giurisprudenza secondo cui l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna alle spese processuali né obbligo di versamento alla Cassa per le ammende quando la causa della perdita di interesse non è imputabile al ricorrente.
Norme richiamate
Norma che definisce e punisce l'associazione di tipo mafioso; è il capo di accusa (capo A) contestato al ricorrente nella fase cautelare, ma la Corte di cassazione non ha deciso sul merito delle contestazioni relative alla qualificazione dell'associazione poiché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Aggravante prevista per i reati commessi al fine di agevolare un'associazione mafiosa; richiamata rispetto al capo di estorsione (capo E4). Anche su questo punto la Corte non si è pronunciata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 292 comma 3-ter cod. proc. pen.
Norma che disciplina i limiti alla possibilità di integrare la motivazione del provvedimento originario da parte del giudice del riesame. Il ricorrente denunciava una violazione della norma, ma la Corte non ha esaminato la fondatezza della censura essendo il ricorso divenuto inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021)
Principio consolidato secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta a sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende, poiché non configura soccombenza.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso o la sopravvenuta mancanza di interesse determina l'inammissibilità della impugnazione: in tale ipotesi la Corte non entra nel merito delle censure sollevate.
- Se l'inammissibilità deriva da causa non imputabile al ricorrente (es. sostituzione della misura cautelare), il ricorrente non può essere condannato alle spese processuali né tenuto al versamento in favore della Cassa per le ammende.
- Le questioni relative alla correttezza della motivazione del provvedimento cautelare (compresa l'eventuale integrazione della motivazione da parte del giudice del riesame ai sensi dell'art. 292 c.p.p.) possono rimanere inesaminate se il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuti motivi; pertanto, per ottenere una decisione di merito è fondamentale mantenere l'interesse all'impugnazione fino alla decisione.
- Nelle impugnazioni di misure cautelari cautela temporale e cambiamenti fattuali (recesso dall'associazione, decorso del tempo, evoluzione dell'associazione) sono elementi rilevanti nella valutazione delle esigenze cautelari: vanno documentati e tempestivamente allegati al giudice del riesame e, se necessario, ribaditi in cassazione prima che sopraggiunga causa di estinzione dell'interesse.
- Quando si valuta se proporre o mantenere un ricorso in cassazione contro provvedimenti cautelari, occorre considerare tempestivamente ogni cambiamento della situazione personale e processuale (sostituzione o cessazione della misura) perché la perdita dell'interesse può precludere la pronuncia sul merito e l'eventuale tutela richiesta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7236/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7237/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7240/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7242/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7243/2023 del 21/02/2023
- Sentenza penale · 21 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7244/2023 del 21/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →