Cassazione Penale, Ordinanza n. 12829/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per concorso in furto aggravato. Con il primo motivo ha dedotto vizi di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, sostenendo che il valore del bene sottratto non fosse tale da escluderla. La Corte di merito aveva invece valorizzato il valore intrinseco del telefono cellulare sottratto, il valore dei dati in esso contenuti e il costo che la persona offesa avrebbe dovuto sostenere per sostituirlo. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche, ma tale censura non risultava essere stata proposta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la valutazione di non particolare tenuità del danno era sorretta da una motivazione logica e condivisibile, anche con riferimento al valore del telefono, dei dati contenuti e del costo di sostituzione per la persona offesa. Il secondo motivo è stato ritenuto non deducibile in sede di legittimità poiché non proposto previamente in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del pregiudizio, potendosi considerare non solo il valore del bene sottratto ma anche il costo di sostituzione sopportato dalla persona offesa e il valore dei dati contenuti nel bene.
Le censure non previamente dedotte con i motivi di appello non sono proponibili per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che introduca per la prima volta una censura non dedotta in appello, quando la legge richieda la previa devoluzione della questione al giudice di merito.
- Ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la valutazione del pregiudizio deve essere globale e può includere il valore del bene sottratto, il contenuto ulteriore del bene e il costo necessario per il suo rimpiazzo.
- La motivazione sulla mancata concessione di una circostanza attenuante è insindacabile in cassazione quando sia logica, non manifestamente illogica e sorretta da dati non smentiti dal compendio processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12772/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12773/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12777/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12778/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12779/2025 del 02/04/2025
- ordinanza_penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 12783/2025 del 02/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →