Cassazione Penale, Sentenza n. 49696/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Lecce contestando: 1) la confermata responsabilità per invasione ai sensi dell'art. 633 c.p., sostenendo che difettasse il requisito dell'invasione perché lo Spalluto rivendicava il possesso dell'area e un diritto di passaggio in favore del Comune quale rappresentante della società affittuaria; 2) vizio di motivazione e prova contraria rappresentata da una scrittura privata del 15/07/1981 che, a suo dire, dimostrerebbe che solo parte dell'area era destinata al pubblico transito e la restante area restava nella disponibilità del titolare; 3) estinzione per prescrizione di alcune contestazioni tenuto conto dei periodi di sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente accertato, anche sulla base dell'atto notarile del 15/07/1981 e della consulenza tecnica, che l'area era stata asservita a pubblico transito con vincolo di destinazione perpetuo, escludendo la disponibilità privata e il titolo abilitante in capo all'imputato, con conseguente legittima affermazione del reato di invasione. Sulla prescrizione la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione: il termine di prescrizione decorre dalla data di permanenza indicata (31/12/2014) e, considerati i periodi di sospensione (gg. 555), il termine utile non sarebbe comunque scaduto prima del 9/1/2024. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Decisione resa il 10/10/2023.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. 137/2020
ha autorizzato la trattazione con contraddittorio cartolare; la Corte ha proceduto senza udienza orale in conformità a tale disposizione
art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici)
la nozione di "invasione" è intesa come condotta arbitraria "contra ius" priva di titolo abilitante; non è richiesto l'elemento violento ma l'assenza di titolo e la volontà di occupare; un atto di asservimento permanente esclude la disponibilità privata e può integrare la mancanza del titolo
richiamata nella motivazione in relazione alle contestazioni edilizie collegate; la Corte ha ritenuto sussistenti le fattispecie contravvenzionali fino alla declaratoria di prescrizione per le specifiche posizioni
applicata per disporre le statuizioni conseguenti all'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Nel reato di invasione ai sensi dell'art. 633 c.p. non è necessario un atto di violenza: rileva l'assenza di titolo giuridico che legittimi la detenzione o l'uso dell'area (comportamento "contra ius").
- Un atto notarile di asservimento o destinazione perpetua di area a pubblico transito, registrato e prodotto in giudizio, può escludere la disponibilità privata e infatti impedire la qualificazione della condotta come lecita da parte del privato.
- La prova tecnica (relazioni e tavole del consulente) e la documentazione notarile costituiscono elementi decisivi per accertare lo stato dei luoghi e la destinazione d'uso: contestazioni fondate su interpretazioni difensive della stessa documentazione sono considerate di merito e difficilmente rilevanti in sede di legittimità se il fatto è stato già valutato dal giudice di merito.
- La prescrizione si calcola dalla data di cessazione della permanenza dell'illecito (o da quella indicata nel capo di imputazione) e deve tenere conto di eventuali periodi di sospensione: il semplice computo calendariale va verificato con attenzione alle sospensioni procedurali.
- Le censure di merito (vizio di motivazione non fondato su profili di diritto chiari) sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione quando la questione è essenzialmente valutativa e il giudice di merito ha reso motivazione congrua e documentata.
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