Cassazione Civile, Ordinanza n. 26802/2022 del 12/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che gestiva strutture di riabilitazione convenzionate per il pagamento di prestazioni sanitarie rese a pazienti inviati dalla USL. Nel giudizio di opposizione, il Tribunale aveva emesso una sentenza non definitiva che, pur rigettando varie eccezioni, nella motivazione riteneva dovute solo le rette relative a un centro (Villa Alba) e non quelle dell’altro centro (Villa Silvia), senza però riprodurre tale statuizione nel dispositivo. La società aveva impugnato tale sentenza non definitiva, ma la Corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello ritenendo non impugnabile la sola affermazione contenuta nella motivazione. Con il ricorso per cassazione la società denunciava, con il primo ricorso, violazione degli artt. 2909 c.c. e 112, 132, 175, 276, 277, 279, 324 e 339 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la sentenza di primo grado conteneva una statuizione precettiva implicita o comunque desumibile dalla motivazione, idonea a incidere sulla domanda relativa ai ricoveri presso Villa Silvia e quindi appellabile. Con il secondo ricorso, avverso la sentenza definitiva successiva, deduceva invece plurime violazioni processuali e sostanziali in tema di prova del credito, convenzione, prova testimoniale, ordine di esibizione, interessi anatocistici e rivalutazione, ma tale ricorso è rimasto assorbito dall’accoglimento del primo.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi. Ha accolto il ricorso n. 3348/2017, cassando la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 805/2015 che aveva dichiarato inammissibile l’appello contro la sentenza non definitiva. Ha ritenuto che una statuizione contenuta nella sola motivazione, ma avente contenuto precettivo e destinata a orientare la prosecuzione del giudizio, può essere impugnabile se integrabile col dispositivo e se nella vicenda processuale è stata trattata come decisione con effetti sul thema decidendum. Ha quindi disposto il rinvio al giudice di merito perché esamini l’appello sulla sentenza non definitiva e chiarisca se la pretesa relativa alle prestazioni rese presso Villa Silvia sia o meno dovuta. Il ricorso n. 15765/2021, diretto contro la successiva sentenza definitiva, è stato dichiarato assorbito. Il rinvio è stato disposto anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per censurare la valutazione del materiale probatorio e l'asserito errore di percezione della prova documentale.
Invocato per contestare il mancato riconoscimento del valore probatorio di documenti e prospetti riepilogativi.
Richiamato in relazione all'omessa pronuncia sulla domanda relativa alle prestazioni presso Villa Silvia.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella sentenza d'appello.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella sentenza d'appello.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella sentenza d'appello.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella sentenza d'appello.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella sentenza d'appello.
Richiamato in relazione al giudicato e alla portata della sentenza non definitiva.
Richiamato sulla appellabilità della sentenza non definitiva.
Richiamato nel motivo relativo agli effetti della sentenza impugnata e alla prosecuzione del giudizio.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
Richiamato con riferimento alla domanda di interessi e rivalutazione monetaria.
Richiamato con riferimento alla domanda di anatocismo.
Richiamato per sostenere l'ammissibilità della domanda di interessi anatocistici e rivalutazione nel rito previgente.
Richiamato nel ricorso avverso la sentenza non definitiva in relazione alla portata del giudicato e delle statuizioni impugnabili.
art. 5, comma 2, della convenzione
Richiamato dalla ricorrente per contestare le modalità di redazione dei prospetti riepilogativi e la prova del credito.
Sez. 1, sent. n. 19074 del 25/09/2015
La Corte la richiama per affermare che la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo del dispositivo ma anche della motivazione quando il dispositivo sia incompleto o indeterminato e sia integrabile con la motivazione.
Massime di principio
- La portata precettiva di una sentenza non può essere ricavata dal solo dispositivo in modo isolato: quando il dispositivo sia incompleto o indeterminato, la motivazione può integrarlo e conferire contenuto decisorio alla pronuncia.
- Una statuizione formalmente inserita nella motivazione, ma assunta nella concreta dinamica processuale come regola vincolante per la prosecuzione del giudizio, può essere considerata impugnabile se incide sul thema decidendum.
- L'inammissibilità dell'appello non può essere dichiarata quando la sentenza di primo grado, pur priva di una formula dispositiva espressa sul punto, contenga un effettivo capo decisorio desumibile dal complesso della pronuncia.
- Nel giudizio di legittimità, l'accoglimento del ricorso avverso una sentenza che definisce una questione pregiudiziale o processuale assorbe i ricorsi diretti contro la successiva decisione di merito che dipenda dalla prima.
- Le censure relative a omessa pronuncia, violazione delle norme sulla prova e sulla valutazione del materiale istruttorio restano prive di esame quando la cassazione intervenga su una questione pregiudiziale che travolge la decisione successiva.
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