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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26533/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere subita dal 6/8/2013 al 21/9/2016 in esecuzione dell'ordinanza del GIP di Roma per reati connessi al traffico di stupefacenti e associazione. In primo grado era stato condannato per il reato associativo e assolto per altri reati; in appello e dopo rinvio la Corte d'appello di Roma lo ha poi assolto perché il fatto non sussisteva. Il giudice della riparazione aveva rigettato la domanda ritenendo che il ricorrente avesse tenuto condotte connotate da colpa grave (aiuto al latitante Pelle Antonio e partecipazione all'esazione di un credito per una partita di droga) che avevano concorso a determinare la falsa apparenza di responsabilità, e aveva inoltre valorizzato il silenzio tenuto in sede di interrogatorio, pur nel quadro della normativa modificata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pelle. Ha confermato che il giudice della riparazione deve svolgere una valutazione autonoma e completa degli elementi probatori disponibili e può considerare, purché non siano stati dichiarati inutilizzabili dal giudice di merito, fatti e circostanze non sufficienti a fondare una condanna penale ma idonei a configurare dolo o colpa grave in relazione alla causa della detenzione. Ha ritenuto sussistenti elementi (aiuto al latitante e partecipazione alla riscossione del credito) che integrano colpa grave, con efficacia sinergica rispetto all'adozione della misura cautelare. Pur affermando che il silenzio in sede di interrogatorio, dopo la modifica normativa, non può da solo giustificare il diniego della riparazione, la Corte ha ritenuto che gli altri elementi probatori siano sufficienti a escludere l'indennizzo. Rigetto del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nessuna condanna alle spese nei confronti del Ministero per genericità della memoria.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    richiamata nella decisione e riferita alla disciplina della riparazione per ingiusta detenzione

    Il giudice della riparazione valuta autonomamente la sussistenza del dolo o della colpa grave che possano aver fatto sorgere l'apparenza di responsabilità; tale valutazione si svolge con criteri e prove diversi rispetto al giudizio penale di merito

  • art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.

    richiamata in relazione all'esercizio della facoltà difensiva di non rispondere

    Il silenzio dell'indagato in sede di interrogatorio, esercizio della facoltà difensiva, non può costituire di per sé condotta ostativa al riconoscimento della riparazione, soprattutto dopo la modifica normativa richiamata

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 (modifica art. 314)

    modifica normativa esplicitamente menzionata

    Ha precisato che il silenzio dell'indagato non può essere valutato come comportamento ostativo in modo autonomo e decisivo ai fini della riparazione

  • artt. 110 cod. pen., 73 e 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    norme che hanno costituito l'imputazione iniziale a carico del ricorrente

    Riferimento alle fattispecie contestate (concorso in reato, traffico di sostanze stupefacenti) che hanno motivato l'adozione della misura cautelare; anche se poi non hanno portato a condanna definitiva, le condotte connesse a tali contestazioni possono essere valutate dal giudice della riparazione se non escluse come utilizzabili

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione opera una valutazione autonoma e distinta rispetto al giudice penale di merito: deve accertare se la condotta dell'interessato abbia effettivamente contribuito, anche in concorso con errori altrui, a creare la falsa apparenza di responsabilità che ha determinato la detenzione.
  • Un'assoluzione nel merito non esclude automaticamente l'esistenza di comportamenti del detenuto che, pur non integrando un reato accertato, possano costituire dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento della riparazione.
  • Dopo la modifica dell'art. 314 c.p.p. (d.lgs. n.188/2021), il silenzio dell'indagato in sede di interrogatorio non può costituire di per sé motivo per negare l'indennizzo; tuttavia il silenzio non impedisce la valutazione congiunta di altri elementi probatori che, presi complessivamente, possono integrare colpa grave.
  • Il giudice della riparazione può avvalersi di elementi probatori emersi nel processo penale (sentenze, valutazioni) purché tali elementi non siano stati dichiarati inutilizzabili o neutralizzati dal giudice di merito.
  • Per ottenere la riparazione l'interessato deve dimostrare, o quantomeno non risultare gravato da comportamenti, che abbiano concorso a determinare l'adozione della misura cautelare; viceversa, condotte quali aiuto a latitanti o partecipazione a riscossioni per traffici illeciti, anche se non risultate in condanna definitiva, possono costituire motivo ostativo.
  • Nel valutare istanze analoghe è necessario seguire un iter logico-motivazionale chiaro e completo: il giudice deve esplicitare quali elementi ritiene decisivi e perché tali elementi costituiscono dolo o colpa grave ai fini della riparazione.

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