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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14870/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello di Trento che li aveva in parte assolti e in parte condannati per varie imputazioni di calunnia e diffamazione. Le censure riguardavano in particolare: (1) la calunnia ascritta a Silvia Quirico con riferimento alla denuncia-querela del 15/04/2016: si denunciava l'insufficiente e formalistica motivazione della Corte di appello che avrebbe desunto il dolo calunniatorio dalla sola consapevolezza dell'impossibilità che il notaio fosse l'autore dell'articolo di stampa, mentre la querela non indicava quali parti dell'articolo si ritenevano false; (2) la calunnia ascritta a Urbano Zambotti con riferimento alla denuncia-querela del 28/11/2016: si contestava l'impropria valorizzazione di comportamenti marginali (accumulo di volantini, frasi canzonatorie) come integrazione di calunnia, quando tali elementi erano aspetti di contorno rispetto alla questione centrale della divulgazione della sentenza di patteggiamento; (3) la diffamazione ascritta agli autori dell'esposto al Consiglio Notarile del 05/09/2018: si sosteneva che l'esposto aveva finalità disciplinare e rappresentava convinzioni sulla rilevanza penale di fatti effettivamente all'epoca oggetto di indagini, senza formulare affermazioni diffamatorie free-standing.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha annullato senza rinvio la parte della sentenza di merito che aveva ritenuto integrati i reati contestati nelle tre posizioni indicate: la calunnia relativa alla querela del 15/04/2016 a carico di Quirico (per incompatibilità della motivazione e per mancanza nell'atto di elementi idonei a consentire l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto determinato), la calunnia relativa alla querela del 28/11/2016 a carico di Zambotti (perché i comportamenti valorizzati erano circostanze marginali e non costituivano il nucleo della denuncia, quindi non idonee a fondare la calunnia) e il reato di diffamazione derivante dall'esposto al Consiglio Notarile del 05/09/2018 (perché l'esposto aveva finalità disciplinare e la rappresentazione dei procedimenti penali in corso non era, di per sé, offensiva). In tutti e tre i casi la Corte di Cassazione ha disposto l'assoluzione in via definitiva: per le calunnie perché il fatto non sussiste (pronuncia di cui all'art. 620, comma 1, lett. I), c.p.p.) e per la diffamazione perché il fatto è non punibile ai sensi dell'art. 5 come richiamato nella decisione. Le restanti statuizioni della sentenza impugnata non sono state qui annullate.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    Norma sulla calunnia: la corte ha valutato che, ai fini della calunnia, è necessario che la falsa incolpazione contenga elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un soggetto determinato; in mancanza, non sussiste il reato.

  • art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di Cassazione, quando ricorrono determinati presupposti e non sono necessari ulteriori accertamenti, di annullare la sentenza con pronunciamento liberatorio (assoluzione) perche il fatto non sussiste; la Corte l'ha applicata per le calunnie annullate senza rinvio.

  • art. 51 cod. pen.

    Richiamata nella parte che chiarisce che l'esercizio del diritto di critica e la segnalazione a organi disciplinari possono integrare cause di giustificazione; la Corte ha ritenuto che l'esposto al Consiglio Notarile rientrasse nella sfera di legittima segnalazione disciplinare e non fosse di per sé diffamatorio.

  • art. 5 cod. pen.

    Nell'atto finale la sentenza fa riferimento a questa norma per qualificare la diffamazione come 'fatto non punibile' secondo quanto richiamato nella decisione; la Corte ha dunque ritenuto sussistere una causa che esclude la punibilità per la condotta oggetto dell'esposto.

Massime di principio

  • Per configurare il reato di calunnia è necessario che la denuncia contenga elementi falsi e determinati tali da permettere l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona identificata; una querela generica che si limiti a contestare la pubblicazione di una notizia senza individuare con precisione le parti ritenute false difficilmente integra la calunnia.
  • Non è corretto frammentare una denuncia e valorizzare come calunniose singole circostanze marginali rispetto al nucleo dell'accusa: fatti di contorno, se disancorati dalla questione centrale che risulta non calunniosa, non giustificano di per sé una condanna per calunnia.
  • Un esposto a un organismo professionale volto a segnalare possibili violazioni deontologiche e a ottenere un controllo disciplinare non è automaticamente diffamatorio; la rappresentazione di procedimenti penali in corso o la manifestazione del convincimento circa la rilevanza penale di comportamenti possono essere giustificati se formulati nell'ambito di una finalità disciplinare e senza affermazioni palesemente false e offensive.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e pronunciare l'assoluzione (o la non punibilità) quando la valutazione delle decisioni di merito mostra l'assenza di elementi nuovi da esaminare e l'inadeguatezza della motivazione sottostante: ciò vale in particolare quando il vizio riguarda la qualificazione giuridica dei fatti o l'insufficienza degli elementi costitutivi del reato.
  • In fase di formulazione di una querela o di un esposto, è prudente indicare con precisione le circostanze contestate e gli elementi ritenuti falsi, nonché l'autore dei fatti, per evitare che la vaghezza dell'atto esposti pregiudichi la ricostruzione dell'addebito e l'eventuale qualificazione come calunnia.

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