Cassazione Penale, Ordinanza n. 33943/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il provvedimento riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Dal testo emerge che la sentenza di merito aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 340 c.p., aveva negato le circostanze attenuanti generiche e aveva escluso la prescrizione, ritenendo che il termine non fosse ancora maturato a causa di periodi di sospensione del decorso prescrizionale. In Cassazione i motivi di ricorso sono stati ritenuti non consentiti perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte nel merito, senza confrontarsi in modo efficace con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le doglianze erano ripetitive rispetto a quelle già vagliate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo corretto, puntuale e logicamente coerente sia sulla responsabilità per il reato contestato, sia sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia sulla mancata maturazione della prescrizione alla data della sentenza impugnata. Conseguentemente la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato contestato ai ricorrenti.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni sulle spese processuali e sul versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili motivi di ricorso che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La prescrizione non può essere dichiarata quando, alla data della decisione impugnata, il termine non risulti ancora maturato per effetto di periodi di sospensione del decorso prescrizionale non specificamente contrastati dal ricorso.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione puntuale e priva di manifeste illogicità.
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