Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33897/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Dal testo non emerge il titolo di reato oggetto del giudizio, né il contenuto della sentenza di merito oltre al diniego delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva definito in senso sfavorevole. L'unico motivo dedotto riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Suprema Corte rileva però che la censura ripropone questioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, con motivazione ritenuta corretta, puntuale, coerente con le risultanze istruttorie e priva di manifeste illogicità. Non emergono dal testo ulteriori dati sulla fattispecie concreta o sul reato presupposto della condanna.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dalla norma, cioè la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti in cui la motivazione del giudice di merito presenti vizi giuridicamente rilevanti, manifeste illogicità o omissioni decisive; non è invece consentita una mera riproposizione delle stesse doglianze già esaminate e disattese.
  • Quando la motivazione di merito sul trattamento sanzionatorio è puntuale, coerente con le risultanze acquisite e immune da evidenti incongruenze logiche, la valutazione del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.