Cassazione Penale, Ordinanza n. 33903/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile con procedura semplificata e non partecipata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 3 febbraio 2025, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. nell'ambito del concordato in appello. Dal testo emerge che le doglianze vertevano sulla misura della pena applicata e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel giudizio di concordato, il ricorso è ammesso solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia del giudice rispetto all'accordo oppure all'eventuale applicazione di una pena illegale; restano invece precluse le censure sulla pena e sulle generiche, perché assorbite dalla rinuncia implicita nel concordato.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Nel concordato in appello la sentenza è impugnabile in cassazione solo per specifici vizi attinenti alla volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo o alla pena illegale; non sono deducibili censure su pena e attenuanti generiche.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
comma 5-bis, seconda parte
Consente la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata nei casi indicati dal combinato disposto con l'art. 599-bis c.p.p.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per vizi specifici e delimitati, inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla corrispondenza tra accordo e sentenza, oppure alla legalità della pena.
- Le doglianze sulla quantificazione della pena e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono precluse quando derivano da una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., perché tali profili risultano coperti dalla rinuncia insita nell'accordo.
- Quando il ricorso avverso una sentenza resa in concordato è fuori dai casi consentiti, la Corte può dichiararlo inammissibile con procedimento semplificato e non partecipato.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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