Cassazione Penale, Ordinanza n. 33902/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno del 17 gennaio 2025. Dal testo emerge che la decisione impugnata riguardava la condanna per il reato di cui all'art. 341-bis c.p. Il ricorso articolava tre motivi: il primo denunciava l'avvenuta trattazione del processo di appello in forma cartolare nonostante la dichiarazione di astensione dalle udienze trasmessa dal difensore il giorno stesso dell'udienza; gli altri due motivi riproponevano censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, sia sulla configurabilità del reato nei suoi elementi oggettivi, sia sulla mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta dalla difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente inconferente, poiché il processo era stato trattato in forma cartolare e la dichiarazione di astensione era limitata alla sola data di trattazione. Ha inoltre rilevato che gli altri due motivi erano meramente riproduttivi di questioni già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con motivazione giuridicamente corretta, coerente e immune da manifeste incongruenze logiche, tanto sulla configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale quanto sulla mancata concessione della pena sostitutiva. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama il reato come fattispecie già ritenuta configurabile dai giudici di merito nei suoi elementi oggettivi, senza ravvisare vizi logici o giuridici nella relativa motivazione.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi di ricorso che risultino manifestamente inconferenti rispetto al rito concretamente adottato e alla delimitazione oggettiva dell'istanza difensiva.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, in presenza di motivazione immune da manifeste illogicità o incongruenze.
- La mancata applicazione di una pena sostitutiva non può essere utilmente censurata in cassazione se la decisione di merito risulta sorretta da motivazione coerente e specifica rispetto alle doglianze difensive.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33896/2025 del 16/10/2025
- ordinanza_penale · 16 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33897/2025 del 16/10/2025
- ordinanza_penale · 16 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33900/2025 del 16/10/2025
- ordinanza_penale · 16 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33903/2025 del 16/10/2025
- ordinanza_penale · 16 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33908/2025 del 16/10/2025
- ordinanza_penale · 16 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 33909/2025 del 16/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →