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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33908/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta ferma, con conferma sostanziale della responsabilità per il reato contestato e del diniego della particolare tenuità del fatto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di merito l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p.; la difesa ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18/11/2024 lamentando, in sostanza, l'erroneità del giudizio di responsabilità e il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che i motivi sono meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese nei gradi di merito e che non introducono profili consentiti in sede di legittimità, poiché si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del fatto e della tenuità offensiva della condotta.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    individua il reato ascritto all'imputato, rispetto al quale i giudici di merito hanno ravvisato gli elementi costitutivi tipici e il disvalore della condotta.

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte richiama il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo non censurabile in cassazione la valutazione di merito che l'ha esclusa per il disvalore oggettivo della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di merito già esaminate e motivate in modo congruo dai giudici di merito.
  • La verifica della responsabilità penale non può essere surrettiziamente trasformata in una nuova valutazione del fatto quando la sentenza impugnata abbia già dato conto, con motivazione logica e coerente, degli elementi costitutivi del reato.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o di violazione di legge; non è sufficiente la mera dissociazione della difesa dalla valutazione di disvalore compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluso l'onere di versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMinacceCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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