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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33900/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14/10/2024. Dal testo emerge che la doglianza principale evocava la violazione del divieto di reformatio in peius, ma la Corte di cassazione osserva che tale profilo era distonico rispetto al tema effettivo del giudizio, che riguardava piuttosto il rispetto dell'art. 521 c.p.p. in relazione alla riqualificazione giuridica del fatto operata dal primo giudice, ricondotto all'art. 336, comma 1, c.p. Il ricorso riproponeva inoltre censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, sia quanto alla ritualità della riqualificazione, sia quanto alla configurabilità del reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati e non consentiti in sede di legittimità. Ha rilevato che la censura sul divieto di reformatio in peius non era pertinente al tema decisorio, mentre le altre doglianze reiteravano questioni già correttamente vagliate e disattese nel merito con argomentazioni logiche e giuridicamente corrette. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 521 c.p.p.

    È richiamato come parametro corretto del giudizio, perché la questione riguardava la riqualificazione giuridica del fatto e la corrispondenza tra imputazione e decisione.

  • art. 336, comma 1, c.p.

    Costituisce la qualificazione giuridica del fatto ritenuta dal primo giudice, verso cui si dirigeva il controllo sulla riqualificazione; il testo non ne riporta il contenuto, ma ne afferma la riconduzione del fatto a tale norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Viene applicato come conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una censura è inammissibile se è manifestamente infondata o se si fonda su un tema non pertinente rispetto alla reale questione decisa nei gradi di merito.
  • La doglianza sulla violazione del divieto di reformatio in peius non può essere utilmente prospettata quando il vero oggetto del controllo è la riqualificazione giuridica del fatto e il rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
  • Le censure che si limitano a riproporre questioni di merito già esaminate e motivate in modo coerente dai giudici di merito non possono essere accolte in sede di legittimità se non evidenziano manifeste illogicità o errori giuridici.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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