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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33896/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'impugnazione riguarda una sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena all'imputato. Il ricorrente deduceva un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla pena irrogata, contestando quindi il trattamento sanzionatorio disposto dal giudice di merito. La Corte di cassazione rileva però che, trattandosi di ricorso avverso sentenza applicativa della pena, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso solo per specifiche violazioni di legge tassativamente indicate; il vizio denunciato non rientra tra queste ipotesi e non attiene a una pena "illegale" nei termini elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proposto non era deducibile contro una sentenza applicativa della pena ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Essendo il ricorso inammissibile, la Corte lo ha dichiarato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate

    nelle sentenze applicative della pena il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi espressamente previsti dalla norma; non è deducibile un vizio di motivazione sulla pena irrogata, salvo che si denunci una pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità nella fase preliminare quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 616 c.p.p.

    alla dichiarazione di inammissibilità seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, tra cui la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo l'impugnabilità delle sentenze applicative della pena.

  • sentenza Sezioni Unite n. 33040 del 2015 (Jazouli)

    richiamata per chiarire che la nozione di pena illegale è circoscritta secondo i principi elaborati dalle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza applicativa della pena, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazioni di legge tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non anche per censure di mero difetto di motivazione sulla determinazione della pena.
  • La deduzione di un vizio motivazionale sulla pena non è scrutinabile in cassazione quando non si traduca nella denuncia di una pena illegalmente determinata nei sensi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso contro la sentenza applicativa della pena può essere dichiarata de plano; a essa conseguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., incluse spese processuali e somma alla Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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