Cassazione Penale, Ordinanza n. 08253/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che fosse stato proposto contro una sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di appello la Corte territoriale aveva accolto una richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., proposta dall'imputato, e aveva rideterminato la pena in anni 13 di reclusione per reati in materia di stupefacenti. L'imputato ha poi proposto ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 e all'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso rilevando che, in presenza di concordato in appello, sono ammissibili solo censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione, mentre sono precluse le doglianze relative ai motivi rinunciati e alla mancata valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Poiché i motivi dedotti investivano proprio profili rinunciati e non consentiti, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
Nel concordato in appello la corte decide in camera di consiglio sulla base dell'accordo delle parti; l'impugnazione successiva è limitata ai profili non rinunciati e a vizi specifici della procedura concordataria.
Richiamato come forma procedurale per la richiesta delle parti di concordare sull'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello.
La Corte ribadisce che la mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione quando l'imputato abbia aderito al concordato rinunciando ai motivi di appello.
Norma incriminatrice richiamata nel ricorso come oggetto della censura sulla sua erronea applicazione; il testo non consente di precisare oltre il fatto contestato.
Norma incriminatrice richiamata nel ricorso come oggetto della censura sulla sua erronea applicazione; il testo non consente di precisare oltre il fatto contestato.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Ha reintrodotto il concordato in appello tramite l'art. 599-bis c.p.p., con effetti preclusivi sui motivi rinunciati.
sent. Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per verificare la sussistenza della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure che investano la validità del consenso prestato, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto all'accordo; non sono invece deducibili i motivi di appello ai quali la parte abbia rinunciato.
- L'adesione al concordato in appello produce un effetto preclusivo che si estende anche al giudizio di legittimità, impedendo di rimettere in discussione questioni coperte dalla rinuncia, comprese quelle rilevabili d'ufficio come le cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.
- Quando il ricorso è inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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