Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1891/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava l'applicazione degli arresti domiciliari disposti dal G.i.p. nei confronti del PASHAJ per reati connessi agli stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente contestava violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in particolare: mancata e insufficiente disamina della memoria depositata in sede di riesame (con richiesta di visione dei filmati ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, c.p.p.); errata valutazione della gravità indiziaria basata su dichiarazioni del collaborante SFORZA ritenute non individualizzanti; dubbia identificazione del PASHAJ nei filmati (anche a causa dell'uso di soprannomi come "Tony"); eccessiva valorizzazione di visite e contatti sporadici, esito negativo della perquisizione e mancata considerazione del tempo trascorso e dell'assenza di ulteriori condotte rilevanti

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso parzialmente. Ha confermato la decisione impugnata quanto al capo 49) ritenendo integrata la gravità indiziaria sulla base di immagini, dichiarazioni (soprattutto del collaborante LIBORIO e dello SFORZA), intercettazioni e riscontri oggettivi che indicavano consegna di una busta di dimensioni non esigue e destinazione allo spaccio. Ha invece annullato l'ordinanza limitatamente al capo 50) perché il Tribunale non ha risposto specificamente alle doglianze difensive relative alla visione delle immagini (richiesta ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis c.p.p.) e non ha fornito adeguata motivazione sull'identificazione del PASHAJ in quel secondo episodio: si è quindi rilevata una lacuna motivazionale insuperabile. La sentenza è annullata in parte qua e il fascicolo è rinviato al Tribunale di Bari per nuovo giudizio sulla gravità indiziaria relativa al capo 50).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale che incrimina la detenzione e il traffico di stupefacenti; nel caso era il titolo di reato contestato (ricezione di quantitativi di droga destinati allo spaccio)

  • codice di procedura penale, art. 309, comma 9-bis

    Consente la differizione dell'udienza camerale per consentire la visione di elementi probatori come filmati; la Corte ha rilevato che la difesa aveva fatto specifico uso di tale disposizione e che la mancata disamina delle immagini ha determinato una lacuna motivazionale sul capo 50)

Massime di principio

  • Ogni episodio deve essere valutato autonomamente: non è sempre possibile trasferire la valutazione probatoria da un episodio all'altro se non sussistono elementi specifici che li collegano
  • Se la difesa richiede la visione di filmati ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, il giudice deve espressamente affrontare l'esito di quella visione o motivare perché la richiesta non altera la decisione; la mancata disamina può determinare annullamento per vizio motivazionale
  • I riconoscimenti basati su soprannomi o su dichiarazioni di collaboratori richiedono riscontri oggettivi e collegamenti di identità; l'uso del soprannome "Tony" senza prova univoca di corrispondenza non è di per sé convincente
  • Le dichiarazioni di collaboratori possono integrare indizi validi solo se corroborate da elementi esterni (intercettazioni, immagini, arresti in flagranza, materiale sequestrato) e non vanno automaticamente considerate risolutive
  • Visite o contatti occasionali non dimostrano di per sé partecipazione a traffici illeciti: è necessaria una concatenazione di elementi che dimostri la destinazione allo spaccio (quantitativi, modalità di consegna, ruoli organizzativi)
  • L'esito negativo di perquisizioni, il lungo decorso temporale senza nuove condotte e l'assenza di ulteriori contatti rilevanti sono fattori che incidono sulla valutazione della necessità e proporzionalità della misura cautelare
  • In presenza di lacune motivazionali rilevanti riguardanti specifici capi, il rimedio praticato è l'annullamento parziale con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.