Cassazione Penale, Sentenza n. 50235/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 31/01/2023 che, riformando il Tribunale, aveva assolto Teresa Mannino perché non punibile per "particolare tenuità del fatto" ex art. 131-bis c.p. e aveva revocato le statuizioni civili. Il ricorrente contestava la revoca delle statuizioni civili sostenendo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 173/2022, che quando il giudice penale pronuncia proscioglimento per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. è tenuto a decidere anche sulle domande civili di restituzione e risarcimento (artt. 74 ss. c.p.p.) e che quindi la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda risarcitoria e sulle spese processuali della parte civile; ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 541 c.p.p. nella parte che non prevede espressamente la decisione sulle spese quando venga pronunciato il proscioglimento ex art. 131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto fondato il motivo che invocava la sentenza della Corte costituzionale (sent. n. 173/2022) e ha affermato che la Corte d'appello ha errato nel revocare le statuizioni civili per difetto di sentenza di condanna. La Cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese del grado di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che, ove il giudice penale accogli a la domanda risarcitoria, sussiste il presupposto per la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 541 c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che il proscioglimento per 131-bis non esclude l'obbligo del giudice di decidere sulle domande civili di restituzione e risarcimento alla luce della giurisprudenza costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa norma nella parte in cui non prevede che, nel proscioglimento per particolare tenuità ex art. 131-bis, il giudice decida sulle domande civili di restituzione e risarcimento; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello ha errato nel revocare le statuizioni civili in ragione del difetto di condanna
"con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale"
La condanna al pagamento delle spese processuali discende dall'accoglimento della domanda risarcitoria; pertanto, se il giudice penale decide e accoglie la domanda di risarcimento/restituzione anche in caso di proscioglimento per 131-bis, deve disporre anche sulle spese a favore della parte civile
sentenza Corte costituzionale n. 173/2022
"nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti c.p.p."
Ha affermato che il giudice penale, anche quando proscioglie per tenuità del fatto, può e deve decidere sulle domande civili di restituzione e risarcimento, nel rispetto dei diritti della vittima e dei principi costituzionali
art. 573 cod. proc. pen. e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riferimento alla novella processuale che disciplina l'applicabilità di certe norme in relazione alla costituzione di parte civile; la Cassazione ha chiarito che la modifica introdotta si applica solo alle costituzioni di parte civile intervenute dopo il 30/12/2022, per cui nel caso di specie non è applicabile
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2022, il proscioglimento per "particolare tenuità del fatto" ex art. 131-bis non impedisce al giudice penale di decidere sulle domande civili di restituzione e risarcimento proposte dalla parte civile.
- Se il giudice penale accoglie la domanda risarcitoria o restitutoria, l'accoglimento costituisce il presupposto per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali della parte civile ai sensi dell'art. 541 c.p.p.; pertanto non è automatico revocare le statuizioni civili quando si pronuncia proscioglimento per tenuità.
- Quando la quantificazione del danno o le restituzioni richiedono valutazioni di natura civilistica o competenza per valore, il giudice penale può o deve rimandare la liquidazione al giudice civile competente (quali conseguenze pratiche: rinvio per nuovo giudizio al giudice civile, come nel caso in esame).
- Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (art. 573 c.p.p.) si applicano con carattere temporale alle sole costituzioni di parte civile avvenute dopo il 30/12/2022; nei casi anteriori si applica la disciplina previgente, come chiarito dalle Sezioni unite.
- La parte civile che ritenga che la decisione penale, seppure di proscioglimento per tenuità, non abbia deciso correttamente sulle sue pretese deve proporre i rimedi disponibili (impugnazione) e può fondare la censura anche sulla recente giurisprudenza costituzionale per ottenere la pronuncia sulle pretese civili e sulle spese.
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