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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50235/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 31/01/2023 che, riformando il Tribunale, aveva assolto Teresa Mannino perché non punibile per "particolare tenuità del fatto" ex art. 131-bis c.p. e aveva revocato le statuizioni civili. Il ricorrente contestava la revoca delle statuizioni civili sostenendo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 173/2022, che quando il giudice penale pronuncia proscioglimento per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. è tenuto a decidere anche sulle domande civili di restituzione e risarcimento (artt. 74 ss. c.p.p.) e che quindi la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda risarcitoria e sulle spese processuali della parte civile; ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 541 c.p.p. nella parte che non prevede espressamente la decisione sulle spese quando venga pronunciato il proscioglimento ex art. 131-bis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha ritenuto fondato il motivo che invocava la sentenza della Corte costituzionale (sent. n. 173/2022) e ha affermato che la Corte d'appello ha errato nel revocare le statuizioni civili per difetto di sentenza di condanna. La Cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese del grado di legittimità. La Corte ha inoltre precisato che, ove il giudice penale accogli a la domanda risarcitoria, sussiste il presupposto per la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 541 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che il proscioglimento per 131-bis non esclude l'obbligo del giudice di decidere sulle domande civili di restituzione e risarcimento alla luce della giurisprudenza costituzionale

  • art. 538 cod. proc. pen.

    La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa norma nella parte in cui non prevede che, nel proscioglimento per particolare tenuità ex art. 131-bis, il giudice decida sulle domande civili di restituzione e risarcimento; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello ha errato nel revocare le statuizioni civili in ragione del difetto di condanna

  • art. 541 cod. proc. pen.

    "con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale"

    La condanna al pagamento delle spese processuali discende dall'accoglimento della domanda risarcitoria; pertanto, se il giudice penale decide e accoglie la domanda di risarcimento/restituzione anche in caso di proscioglimento per 131-bis, deve disporre anche sulle spese a favore della parte civile

  • sentenza Corte costituzionale n. 173/2022

    "nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti c.p.p."

    Ha affermato che il giudice penale, anche quando proscioglie per tenuità del fatto, può e deve decidere sulle domande civili di restituzione e risarcimento, nel rispetto dei diritti della vittima e dei principi costituzionali

  • art. 573 cod. proc. pen. e d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Riferimento alla novella processuale che disciplina l'applicabilità di certe norme in relazione alla costituzione di parte civile; la Cassazione ha chiarito che la modifica introdotta si applica solo alle costituzioni di parte civile intervenute dopo il 30/12/2022, per cui nel caso di specie non è applicabile

Massime di principio

  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 173/2022, il proscioglimento per "particolare tenuità del fatto" ex art. 131-bis non impedisce al giudice penale di decidere sulle domande civili di restituzione e risarcimento proposte dalla parte civile.
  • Se il giudice penale accoglie la domanda risarcitoria o restitutoria, l'accoglimento costituisce il presupposto per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali della parte civile ai sensi dell'art. 541 c.p.p.; pertanto non è automatico revocare le statuizioni civili quando si pronuncia proscioglimento per tenuità.
  • Quando la quantificazione del danno o le restituzioni richiedono valutazioni di natura civilistica o competenza per valore, il giudice penale può o deve rimandare la liquidazione al giudice civile competente (quali conseguenze pratiche: rinvio per nuovo giudizio al giudice civile, come nel caso in esame).
  • Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 (art. 573 c.p.p.) si applicano con carattere temporale alle sole costituzioni di parte civile avvenute dopo il 30/12/2022; nei casi anteriori si applica la disciplina previgente, come chiarito dalle Sezioni unite.
  • La parte civile che ritenga che la decisione penale, seppure di proscioglimento per tenuità, non abbia deciso correttamente sulle sue pretese deve proporre i rimedi disponibili (impugnazione) e può fondare la censura anche sulla recente giurisprudenza costituzionale per ottenere la pronuncia sulle pretese civili e sulle spese.

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