Cassazione Penale, Sentenza n. 39519/2022 del 19/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (somme fino a € 558.656,00) nell'ambito di indagini per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente deduceva: 1) violazione del diritto al contraddittorio (art. 127 c.9 cod.proc.pen. e art.111 Cost.) e nullità dell'ordinanza senza verifica della carenza di interesse; 2) mancanza di motivazione e violazione dell'art.125 c.3 (richiamato nel ricorso); 3) errata valutazione del momento di esecuzione del sequestro (rilevando che il verbale di esecuzione, notificato il giorno successivo all'ordinanza, attestava il sequestro di somme e di un immobile), con richiamo alla pronuncia Cass. n.40069/2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia: il ricorrente ha formalmente rinunciato all'impugnazione (atto sottoscritto dal difensore) e nel frattempo aveva ottenuto la restituzione delle somme sequestrate e l'archiviazione del procedimento. Per la sopravvenuta carenza d'interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente non è stata disposta condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale richiamata quale titolo dell'indagine che aveva motivato il sequestro preventivo.
art. 127 comma 9 cod.proc.pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto al contraddittorio; il Collegio non ha tuttavia deciso sul merito di tale doglianza, avendo dichiarato l'inammissibilità per rinuncia.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente nell'ottica del principio del giusto processo e del contraddittorio; la Corte non ha affrontato la questione di costituzionalità applicativa per sopravvenuta rinuncia.
Norma procedurale citata rispetto ai rimedi esperibili contro i provvedimenti cautelari; evocata nei motivi ma non esaminata per rinuncia.
Richiamato nel ricorso (nel testo era indicato come art.125 c.3); il giudice ha rilevato carenza di interesse e non ha esaminato la presunta insufficiente motivazione.
art. 568 comma 4 cod.proc.pen.
Citato tra le norme richiamate attinenti al procedimento di impugnazione; non esaminato per sopravvenuta rinuncia.
art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen.
Cause di ricorso per cassazione richiamate nel quadro dei motivi; la Corte ha comunque dichiarato l'inammissibilità per rinuncia prima di entrare nel merito.
Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 (precedente giurisprudenziale)
Richiamata per principio relativo alla validità della rinuncia formalizzata dal difensore quale causa di estinzione dell'impugnazione.
Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (precedente giurisprudenziale)
Richiamata per il principio che la sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Cass. n. 40069/2021
Citata dal ricorrente in relazione al criterio per determinare il momento di esecuzione della misura cautelare; la Corte non ha risolto il punto per la dichiarazione di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, validamente formalizzata (anche tramite difensore/procuratore speciale), comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche se erano dedotte violazioni procedurali.
- La restituzione delle somme sequestrate e l'archiviazione del procedimento possono determinare una sopravvenuta carenza d'interesse che rende l'impugnazione priva di oggetto.
- La sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e l'imposizione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
- Se si contesta la tempestività o l'esecuzione di un provvedimento cautelare, è importante documentare il momento preciso dell'esecuzione (verbali, notifiche) per valutare l'effettivo interesse ad impugnare, alla luce della giurisprudenza sul momento in cui il sequestro si considera eseguito.
- Prima di rinunciare formalmente all'impugnazione è consigliabile verificare le conseguenze pratiche (es. restituzione beni, archiviazione) se si intende preservare la possibilità di ulteriori impugnazioni o di ottenere pronunce sul merito.
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