Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39519/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (somme fino a € 558.656,00) nell'ambito di indagini per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente deduceva: 1) violazione del diritto al contraddittorio (art. 127 c.9 cod.proc.pen. e art.111 Cost.) e nullità dell'ordinanza senza verifica della carenza di interesse; 2) mancanza di motivazione e violazione dell'art.125 c.3 (richiamato nel ricorso); 3) errata valutazione del momento di esecuzione del sequestro (rilevando che il verbale di esecuzione, notificato il giorno successivo all'ordinanza, attestava il sequestro di somme e di un immobile), con richiamo alla pronuncia Cass. n.40069/2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia: il ricorrente ha formalmente rinunciato all'impugnazione (atto sottoscritto dal difensore) e nel frattempo aveva ottenuto la restituzione delle somme sequestrate e l'archiviazione del procedimento. Per la sopravvenuta carenza d'interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente non è stata disposta condanna alle spese processuali né sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sostanziale richiamata quale titolo dell'indagine che aveva motivato il sequestro preventivo.

  • art. 127 comma 9 cod.proc.pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto al contraddittorio; il Collegio non ha tuttavia deciso sul merito di tale doglianza, avendo dichiarato l'inammissibilità per rinuncia.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nell'ottica del principio del giusto processo e del contraddittorio; la Corte non ha affrontato la questione di costituzionalità applicativa per sopravvenuta rinuncia.

  • art. 324 cod.proc.pen.

    Norma procedurale citata rispetto ai rimedi esperibili contro i provvedimenti cautelari; evocata nei motivi ma non esaminata per rinuncia.

  • art. 125 comma 3 cod.pen.

    Richiamato nel ricorso (nel testo era indicato come art.125 c.3); il giudice ha rilevato carenza di interesse e non ha esaminato la presunta insufficiente motivazione.

  • art. 568 comma 4 cod.proc.pen.

    Citato tra le norme richiamate attinenti al procedimento di impugnazione; non esaminato per sopravvenuta rinuncia.

  • art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen.

    Cause di ricorso per cassazione richiamate nel quadro dei motivi; la Corte ha comunque dichiarato l'inammissibilità per rinuncia prima di entrare nel merito.

  • Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 (precedente giurisprudenziale)

    Richiamata per principio relativo alla validità della rinuncia formalizzata dal difensore quale causa di estinzione dell'impugnazione.

  • Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (precedente giurisprudenziale)

    Richiamata per il principio che la sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Cass. n. 40069/2021

    Citata dal ricorrente in relazione al criterio per determinare il momento di esecuzione della misura cautelare; la Corte non ha risolto il punto per la dichiarazione di inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, validamente formalizzata (anche tramite difensore/procuratore speciale), comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche se erano dedotte violazioni procedurali.
  • La restituzione delle somme sequestrate e l'archiviazione del procedimento possono determinare una sopravvenuta carenza d'interesse che rende l'impugnazione priva di oggetto.
  • La sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e l'imposizione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
  • Se si contesta la tempestività o l'esecuzione di un provvedimento cautelare, è importante documentare il momento preciso dell'esecuzione (verbali, notifiche) per valutare l'effettivo interesse ad impugnare, alla luce della giurisprudenza sul momento in cui il sequestro si considera eseguito.
  • Prima di rinunciare formalmente all'impugnazione è consigliabile verificare le conseguenze pratiche (es. restituzione beni, archiviazione) se si intende preservare la possibilità di ulteriori impugnazioni o di ottenere pronunce sul merito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.