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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13628/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica sulla dichiarazione dei redditi 2009, l'Ufficio emise avviso di accertamento per recuperare a tassazione il credito IVA riportato dalla società, oltre a sanzioni, sostenendo che la contribuente non aveva superato il test di operatività previsto per le società non operative dall'art. 30 della l. n. 724/1994 nel triennio 2006-2008 e che, pertanto, aveva perso il diritto all'utilizzo del credito IVA anche in compensazione dei debiti IVA dei periodi successivi. La CTP rigettò il ricorso della società, mentre la CTR accolse l'appello ritenendo sussistente una causa di disapplicazione della disciplina antielusiva ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973, in ragione di minacce estorsive e intimidatorie denunciate dall'impresa e della mancata richiesta preventiva di chiarimenti da parte dell'Amministrazione. In Cassazione l'Agenzia dedusse: 1) violazione dell'art. 30 l. n. 724/1994 e dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'istanza di interpello disapplicativo era stata presentata solo nel 2013 e che la normativa sui contribuenti vittime di estorsione non consente deroghe al regime delle società non operative; inoltre lamentò omessa motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la richiesta di chiarimenti non fosse dovuta quando l'accertamento scaturisce da controllo della dichiarazione dei redditi e non da istanza del contribuente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività della notificazione. Ha ritenuto che la sentenza d'appello, non notificata, fosse stata pubblicata il 10 agosto 2016 e che il termine lungo per impugnarla scadesse l'1 marzo 2017. La prima notifica del ricorso era stata tentata a mezzo posta, ma era andata a vuoto per irreperibilità del destinatario; la seconda notifica a mezzo PEC era stata effettuata solo il 19 aprile 2017, oltre il termine. Richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla necessità di riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio quando la prima notifica non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, la Corte ha osservato che la riattivazione avrebbe dovuto avvenire entro un termine ragionevole, nella specie non rispettato. Ha inoltre escluso valore decisivo alla dichiarazione unilaterale prodotta dall'Agenzia circa la ricezione dell'avviso di irreperibilità, poiché intrinsecamente contraddittoria e comunque non idonea a dimostrare la tempestiva ripresa della notifica. L'inammissibilità ha reso superfluo l'esame dei motivi di merito; l'Agenzia è stata condannata alle spese, senza raddoppio del contributo unificato per il patrocinio erariale.

Norme richiamate

  • art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La disciplina delle società non operative è richiamata quale base del recupero a tassazione del credito IVA; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività.

  • art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È la norma invocata sul previo invio di chiarimenti; la Corte non la applica nel merito, poiché dichiara inammissibile il ricorso.

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È la disposizione richiamata dalla CTR per affermare una causa di disapplicazione della disciplina antielusiva; la Cassazione non ne valuta la correttezza nel merito per effetto dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente come violato per asserita omissione di pronuncia; la Corte non esamina il motivo nel merito per tardività del ricorso.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato nel principio per cui, in caso di notifica non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, la riattivazione del procedimento notificatorio deve avvenire con immediatezza e comunque entro un tempo non eccedente la metà del termine di impugnazione, salvo circostanze eccezionali.

Massime di principio

  • Quando la notifica dell'atto introduttivo o dell'impugnazione non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivare senza indugio il procedimento notificatorio per conservare gli effetti della richiesta originaria; una riattivazione tardiva comporta la perdita di efficacia della prima iniziativa.
  • Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, non è sufficiente la mera spedizione originaria dell'atto se la notifica è andata a vuoto e la successiva riattivazione avviene oltre il termine ragionevole ricavato dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Documenti di provenienza unilaterale e intrinsecamente contraddittori non sono idonei, da soli, a provare la tempestiva ripresa del procedimento notificatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità per tardività assorbe l'esame dei motivi di merito, con conseguente decisione limitata al profilo processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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