Cassazione Penale, Ordinanza n. 37048/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 3 novembre 2025 della Corte d’appello di Napoli, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado rideterminando in senso più favorevole la pena, ma confermando nel resto la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il primo motivo denunciava un vizio di motivazione; il secondo lamentava violazione di legge penale e processuale in relazione alla prescrizione. Il terzo deduceva un difetto di motivazione sul nesso di causalità tra la bancarotta e l’omesso versamento dell’IVA. Il quarto censurava la motivazione sulla determinazione della pena. La sentenza riferisce che la bancarotta fraudolenta patrimoniale era stata ricondotta alla distrazione di vetture e somme. Il fatto risale al 25 settembre 2008; in ragione dell’aggravante prevista dall’art. 219, comma 1, legge fallimentare, già riconosciuta dal primo giudice e non censurata, e delle interruzioni considerate ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., il termine di prescrizione indicato dalla Corte era di diciotto anni e nove mesi, con scadenza il 25 giugno 2027.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché il vizio di motivazione non è deducibile per censurare questioni di diritto, anche quando la soluzione giuridica sia errata, dovendosi in tal caso denunciare la violazione di legge. Il secondo motivo è manifestamente infondato: l’aggravante dell’art. 219, comma 1, legge fallimentare, già riconosciuta in primo grado e non impugnata, comportava che il termine prescrizionale non fosse ancora decorso, scadendo il 25 giugno 2027. Il terzo motivo è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione d’appello: la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale concerneva la distrazione di vetture e somme, condotta configurata come reato di pericolo concreto; la difesa non chiariva la rilevanza del mancato versamento dell’IVA rispetto a tale addebito. Il quarto motivo, formulato in termini assertivi, sollecitava una nuova valutazione della pena non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 219, comma 1, legge fall.
la prospettazione difensiva è manifestamente infondata in quanto già il primo Giudice ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, comma1, legge fall., non oggetto di censura difensiva e, dunque, non è decorso il termine di diciotto anni e nove mesi
L’aggravante, già riconosciuta dal primo giudice e non censurata, rileva nel calcolo del termine prescrizionale applicato nel caso concreto.
non è decorso il termine di diciotto anni e nove mesi (tenuto conto dell'interruzione: artt. 157 e 161 cod. pen.) dalla commissione del fatto (25 settembre 2008), che sarebbe spirato il 25 giugno 2027
Nel caso concreto, tenuto conto delle interruzioni e dell’aggravante considerata, il termine di prescrizione non era decorso e sarebbe scaduto il 25 giugno 2027.
non è decorso il termine di diciotto anni e nove mesi (tenuto conto dell'interruzione: artt. 157 e 161 cod. pen.) dalla commissione del fatto (25 settembre 2008), che sarebbe spirato il 25 giugno 2027
La Corte ha computato le interruzioni della prescrizione ai fini della determinazione del termine applicabile nel caso concreto.
deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione non è lo strumento per censurare una questione di diritto: anche quando la soluzione giuridica adottata dal giudice sia errata, il ricorso deve dedurre la violazione di legge.
- Quando, in base all’aggravante riconosciuta e non specificamente censurata e alle interruzioni considerate, il termine di prescrizione non è ancora decorso, la relativa eccezione è infondata.
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è un reato di pericolo concreto: l’atto di depauperamento deve essere idoneo a incidere negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale e a porre in pericolo il soddisfacimento dei creditori, con pericolo persistente fino al momento che precede l’apertura della procedura fallimentare.
- È inammissibile la censura di legittimità che non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e non spiega la rilevanza del fatto invocato rispetto alla condotta per la quale è stata affermata la responsabilità.
- La richiesta di una pena più favorevole, se sostenuta da enunciati meramente assertivi e diretta a ottenere una nuova valutazione non consentita in sede di legittimità, non integra una valida censura di cassazione.
- La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali; il versamento alla Cassa delle ammende è disposto quando l’inammissibilità sia riconducibile a profili di colpa del ricorrente.
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