Cassazione Civile, Ordinanza n. 01664/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario cartella)
La controversia
La controversia riguardava l'opposizione a una cartella di pagamento, fondata su estratto di ruolo, emessa per infrazioni al codice della strada. Il giudice di merito aveva confermato il rigetto dell'opposizione ritenendo che la cartella fosse stata correttamente notificata il 16 agosto 2012 e che la prescrizione del credito fosse stata interrotta da un atto di intimazione notificato il 25 maggio 2017. La ricorrente ha dedotto, con unico motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 2943 e 2697 c.c., del D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6, e del D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5, sostenendo che l'atto di intimazione non risultava dall'estratto di ruolo consegnato e che non vi era prova del contenuto dell'atto; non era quindi sufficiente, per dimostrarne la riconducibilità alla specifica cartella, la sola corrispondenza dei numeri identificativi riportati sugli avvisi di ricevimento e nei report interni della società di riscossione.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il motivo di ricorso nella parte in cui censurava la decisione di merito per avere attribuito efficacia interruttiva della prescrizione all'atto di intimazione senza adeguata prova del suo contenuto e della sua riferibilità alla cartella controversa. Richiamando il proprio orientamento, ha affermato che l'atto interruttivo deve contenere la chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e una richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare in modo inequivoco la volontà del creditore di far valere il diritto. Ha inoltre escluso che, in mancanza di tale prova, basti la mera corrispondenza tra numeri identificativi dei documenti sugli avvisi di ricevimento e quelli indicati nei report interni o nell'estratto di ruolo. Di conseguenza ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L'efficacia interruttiva della prescrizione richiede un atto che manifesti in modo inequivoco la volontà del creditore di far valere il proprio diritto, con chiara indicazione del debitore e richiesta di adempimento.
La parte che invoca l'interruzione della prescrizione deve fornire la prova dell'atto interruttivo e del suo contenuto rilevante.
D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6
Normativa richiamata dalla ricorrente in relazione alla formazione e al contenuto degli atti della riscossione; nel testo non è esplicitata una specifica interpretazione autonoma della Corte.
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, comma 5
Norma richiamata dalla ricorrente; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma diversa dal rilievo sulla prova dell'atto interruttivo.
Massime di principio
- Perché un atto possa interrompere la prescrizione deve risultare provato nel suo contenuto e nella sua riferibilità al credito azionato, non essendo sufficiente un richiamo meramente formale a codici o numeri identificativi.
- L'effetto interruttivo della prescrizione richiede un atto recettizio che contenga la chiara indicazione del debitore, la pretesa creditoria e l'intimazione o richiesta scritta di pagamento.
- In materia di riscossione, la prova dell'interruzione non può essere desunta soltanto da documentazione interna dell'agente della riscossione o da corrispondenze numeriche tra atti, se non sia dimostrato il contenuto dell'intimazione.
- Chi eccepisce l'interruzione della prescrizione deve assolvere un onere probatorio pieno sul fatto interruttivo allegato.
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