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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03985/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già inflitta nei gradi di merito per il delitto di contraffazione di patente di guida.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna per contraffazione di una patente di guida, ritenuta commessa a Caltanissetta il 9 gennaio 2021. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: con i primi due ha dedotto violazione dell'art. 530 c.p.p. e vizio di motivazione, lamentando insufficienza della prova circa la sussistenza del fatto, l'elemento soggettivo e la riconducibilità del fatto all'imputato; con il terzo ha contestato il diniego della particolare tenuità del fatto; con il quarto ha censurato l'entità del trattamento sanzionatorio. La Corte ha rilevato che i primi due motivi erano generici e miravano a una rivalutazione del compendio probatorio, inammissibile in sede di legittimità; il terzo era parimenti generico e comunque infondato perché la sentenza impugnata aveva compiuto la valutazione complessiva richiesta dall'art. 131-bis c.p. e dall'art. 133 c.p.; il quarto era inammissibile e infondato, poiché la pena era stata determinata in misura prossima al minimo edittale con concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.

Norme richiamate

  • artt. 477 e 482 c.p.

    richiamati come base normativa del delitto di contraffazione di patente di guida confermato nei gradi di merito

  • art. 530 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'insufficienza della prova; la Corte osserva che le doglianze così formulate sono generiche e tendono a una rivalutazione del merito non consentita

  • art. 133 c.p.

    utilizzato quale parametro per la valutazione complessiva della tenuità del fatto, in relazione a modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo

  • art. 131-bis c.p.

    la Corte ribadisce che la particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta

  • art. 62-bis c.p.

    non citato espressamente nel testo

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche sono richiamate come concesse nella massima estensione nella determinazione della pena

  • art. 540 c.p.p.

    non citato nel testo

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio né una lettura alternativa delle fonti di prova, salvo che siano specificamente dedotti e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
  • Il sindacato di cassazione sulla motivazione è limitato a verificare l'esistenza di un apparato argomentativo logico e coerente, non potendo sostituirsi al giudice di merito nella scelta tra possibili ricostruzioni dei fatti.
  • La censura sulla particolare tenuità del fatto è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; in ogni caso, il giudizio ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione globale delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo.
  • La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato in modo non arbitrario e non illogico, specie se la sanzione è prossima al minimo edittale e risultano riconosciute attenuanti generiche e benefici di legge.
  • Le censure meramente generiche o dirette a ottenere una diversa ponderazione delle circostanze di fatto non sono scrutinabili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
SottomaterieFalsità materiale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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