Cassazione Civile, Ordinanza n. 37507/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso proposta da un ex dipendente ENI per ottenere la restituzione di somme trattenute a titolo di IRPEF sugli emolumenti percepiti al momento del pensionamento dal fondo pensione dei dirigenti del Gruppo ENI. L'Amministrazione finanziaria aveva serbato silenzio sull'istanza. In primo e secondo grado i giudici tributari hanno ritenuto illegittimo il silenzio-rifiuto e hanno rigettato l'appello dell'Ufficio, anche respingendo l'eccezione di tardività della domanda di rimborso sollevata solo in appello dall'Agenzia. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio ha dedotto, in un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente o omessa, sostenendo che la CTR avesse respinto l'eccezione di decadenza senza spiegare a quale termine prescrizionale si riferisse, nonostante l'ufficio avesse richiamato espressamente l'art. 38 citato, che prevede un unico termine per l'istanza di rimborso.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari del controricorrente sulla tardività del ricorso e sull'inammissibilità del motivo. Ha poi ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia, osservando che la CTR aveva motivato in modo meramente apparente il rigetto dell'eccezione di decadenza: la motivazione era così laconica da non consentire di comprendere il percorso logico seguito, benché l'Ufficio avesse chiaramente richiamato l'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 e il termine di quarantotto mesi per presentare l'istanza di rimborso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per il Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
quarantotto mesi da quando la trattenuta è stata operata
prevede un unico termine per la presentazione dell'istanza di rimborso; l'eccezione di tardività della domanda va riferita a tale termine decadenziale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato come parametro per censurare la violazione di legge nella decisione impugnata.
richiamato per la deduzione del motivo di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- L'eccezione di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per tardività dell'istanza, essendo posta a favore dell'Amministrazione finanziaria, può essere dedotta per la prima volta in appello, salvo giudicato interno sul punto.
- Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza espone argomentazioni solo graficamente esistenti ma non idonee a rendere percepibili le ragioni della decisione e il percorso logico seguito dal giudice.
- Quando l'Ufficio contesta la tardività dell'istanza di rimborso richiamando espressamente la norma che disciplina il termine decadenziale, il giudice deve confrontarsi con quel parametro normativo e spiegare in modo intelligibile perché l'eccezione sia infondata.
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