Cassazione Civile, Ordinanza n. 04701/2026 del 02/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente consortile)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta dall’originario proprietario di terreni e fabbricati in relazione a ripetuti allagamenti provocati dallo straripamento di un canale. Il danneggiato deduceva che la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria dell’alveo e la negligenza nella vigilanza avessero causato l’esondazione dell’autunno 1996 e, nel tempo, costretto a realizzare opere di innalzamento della quota di ingresso del fabbricato, con abbassamento dell’altezza utile del piano terra e conseguente perdita di valore dell’immobile. Dopo un primo giudizio e un precedente ricorso per cassazione con rinvio, la Corte d’appello, in sede di rinvio, riconosceva solo una parte dei danni diretti quantificati in euro 5.319,51 e negava il ristoro delle ulteriori voci, in particolare dei danni indiretti e di quelli connessi alle opere eseguite dal 1993. Il ricorrente proponeva quindi due censure principali: con il primo motivo lamentava la violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita ultrapetizione/minuspetizione, sostenendo che la Corte avesse erroneamente escluso dal thema decidendum le domande relative alle opere di innalzamento e alla diminuzione di valore dell’immobile, che invece erano state specificamente dedotte sin dall’atto introduttivo e riproposte negli atti successivi; con il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 115, 1223 e ss., 2051 e 2697 c.c. e dell’art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avesse illegittimamente negato il nesso causale e i danni mediati e indiretti, nonostante l’unicità del fatto illecito consistito nel difetto di manutenzione del canale e l’obbligo del custode di provare il caso fortuito. La sentenza impugnata viene tuttavia ritenuta dalla Corte di cassazione una decisione di merito che esclude il ristoro di alcune voci per difetto di nesso causale secondo la regolarità causale, e non una pronuncia processuale sul contenuto della domanda; inoltre, il giudice di rinvio non ha violato i limiti del precedente annullamento, che non conteneva un accertamento definitivo del nesso causale ma soltanto un rilievo motivazionale da riesaminare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, per il primo motivo, che la doglianza di ultrapetizione o minuspetizione non cogliesse la ratio decidendi, poiché la Corte d’appello aveva rigettato nel merito le ulteriori voci di danno per difetto di collegamento causale con il fatto illecito e non aveva escluso tali domande dal thema decidendum. Per il secondo motivo ha affermato che il giudice di rinvio non era vincolato a un esito predeterminato dalla precedente ordinanza di cassazione, la quale aveva solo censurato la motivazione della sentenza annullata e non aveva accertato in via definitiva il nesso causale; le ulteriori censure, poi, si risolvevano in una richiesta di nuovo esame del merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione non è ravvisabile quando il giudice non esclude una domanda dal thema decidendum, ma la respinge nel merito per insussistenza dei presupposti sostanziali.
la censura non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito in cassazione, se non nei limiti del vizio di motivazione.
il risarcimento comprende solo il danno emergente e il lucro cessante che siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del fatto illecito secondo il criterio della regolarità causale.
richiamato dal ricorrente come principio di autoresponsabilità del danneggiato; la Corte non lo utilizza come fondamento decisorio.
richiamato dal ricorrente quale dovere di correttezza; non è norma decisiva nella statuizione.
la responsabilità del custode presuppone la prova del nesso causale tra cosa in custodia e danno, salva la prova liberatoria del caso fortuito.
il ricorrente lo invoca sul riparto dell’onere della prova, ma la Corte osserva che le censure mirano in sostanza a un nuovo giudizio di fatto.
il giudice di rinvio deve uniformarsi alla decisione rescindente nei limiti della statuizione di diritto; non vi è vincolo sull’esito se la Cassazione ha cassato per vizio di motivazione e non ha accertato definitivamente il fatto.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte rileva che le doglianze non integrano un vizio deducibile nei termini prospettati.
Massime di principio
- La violazione dell’art. 112 c.p.c. non sussiste se il giudice, pur esaminando una voce di danno allegata e richiesta, la respinge nel merito per difetto di nesso causale: in tal caso il problema è sostanziale, non di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- In sede di rinvio, il giudice è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e non può ripetere gli errori motivazionali censurati, ma conserva il potere di rivalutare il merito nei limiti del capo cassato, salvo che la decisione rescindente abbia già definito in modo irretrattabile un punto di diritto o di fatto.
- Il danno risarcibile ex art. 1223 c.c. comprende solo le conseguenze che costituiscono effetto immediato e diretto del fatto illecito secondo la regolarità causale; la mera allegazione di un evento dannoso collegato in modo generico a pregresse condotte illecite non basta se manca un concreto nesso eziologico con il fatto dedotto in giudizio.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie o della CTU: quando il motivo contesta la ricognizione del fatto e non l’interpretazione della norma, esso è inammissibile se non veicolato nei limiti del vizio motivazionale.
- L’annullamento con rinvio per difetto di motivazione non equivale ad accertamento definitivo del nesso causale o della responsabilità: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia, ma non è tenuto a pervenire a un esito predeterminato dalla precedente cassazione.
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