Cassazione Civile, Ordinanza n. 12882/2023 del 11/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina da una serie di contratti di lavoro a termine intercorsi tra un lavoratore e un consorzio concessionario autostradale. Il lavoratore aveva agito per ottenere, a seguito della declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti, la conversione del rapporto in tempo indeterminato o, in subordine, il risarcimento del danno. La Corte di appello aveva confermato la nullità solo del primo contratto e aveva negato sia la conversione sia il risarcimento. La Corte di cassazione aveva poi rigettato il ricorso principale. Con il successivo ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395, n. 4, c.p.c., il lavoratore deduceva che la Cassazione avesse errato nel ritenere formato il giudicato di rigetto sulla domanda relativa all'illegittimità dei termini apposti ai contratti successivi al primo, sostenendo che dalla sentenza di primo grado si dovesse invece desumere la nullità di tutti i contratti a termine e che la Corte avesse quindi distorto i fatti di causa. La resistente si costituiva con controricorso chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la doglianza non integrasse un errore di fatto revocatorio, ma al più un errore di diritto sull'interpretazione del giudicato e della sentenza di merito. In particolare, ha ribadito che il giudicato, interno ed esterno, è rilevabile d'ufficio in cassazione, non è un fatto ma una regola giuridica del caso concreto, e pertanto la sua interpretazione attiene al diritto. Da ciò discende che un'eventuale erronea interpretazione del giudicato non può essere censurata con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è la norma che consente il ricorso per revocazione contro le decisioni della Corte di cassazione, ma solo nei limiti dei motivi di revocazione previsti dall'art. 395 c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
l'errore revocatorio deve essere un errore di fatto; l'erronea interpretazione del giudicato non vi rientra perché costituisce errore di diritto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti processuali
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone un errore di fatto percettivo, non una contestazione sull'interpretazione di atti, sentenze o del giudicato.
- L'interpretazione del giudicato è questione di diritto, perché il giudicato opera come regola iuris del caso concreto e non come fatto storico.
- In cassazione il giudicato, sia interno sia esterno, è rilevabile d'ufficio.
- Quando il ricorso per revocazione mira in realtà a rimettere in discussione una qualificazione giuridica già compiuta dalla Corte, esso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della parte soccombente alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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