Cassazione Penale, Sentenza n. 35848/2023 del 28/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della loro condanna per concorso nella contravvenzione urbanistica (art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001). Contestavano la fondatezza della ricostruzione della responsabilità a loro carico: in particolare sostenevano di aver rilasciato un permesso di costruire in forza della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, senza potere/ne obbligo di accertare o annullare un precedente titolo ritenuto illegittimo; negavano l\'esistenza di una posizione di garanzia o di un contributo causale consapevole idoneo a integrare concorso, deducendo difetto dell\'elemento soggettivo e l\'inammissibilità del concorso omissivo per i funzionari comunali. Inoltre sostenevano la legittimità del primo titolo (richiamando la cosiddetta legge "Tognoli" e norme regionali) e che le opere successive non erano difformi rispetto al permesso rilasciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi esposti riproducevano questioni già correttamente valutate dalla Corte d\'appello e, in parte, fossero generici e manifestamente infondati. La Corte ha ricordato che i giudici di merito avevano accertato l\'illegittimità del permesso di costruire rilasciato dai ricorrenti per due ragioni autonome: (i) la illegittimità dell\'originario permesso relativo ai box e (ii) la violazione del regolamento edilizio comunale (art. 23 reg. ed.), poiché la copertura/ sopraelevazione autorizzata aveva altezza media netta di 2,77 m > 2,60 m, comportando il computo dei volumi in eccesso. I ricorrenti non avevano contestato specificamente il secondo profilo, che era autonomo e sufficiente a fondare la decisione: perciò il ricorso, essendo limitato nella critica a una sola delle ratio decidendi, risultava affetto da difetto di specificità e inammissibile. Sul punto sostanziale della responsabilità dei funzionari, la Corte ha ribadito l\'orientamento per cui un dirigente/tecnico comunale può concorrere nel reato urbanistico con condotta commissiva colposa e cosciente che rilasci un titolo illegittimo contenente un contributo causale rilevante. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha anche condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e disposto, ai sensi dell\'art. 616 c.p.p., un versamento alla cassa delle ammende di Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. b)
Norma che incrimina specifiche contravvenzioni urbanistiche: la sentenza conferma la contestazione del reato urbanistico nella forma contravvenzionale a cui i ricorrenti hanno concorso mediante il rilascio del titolo edilizio.
Art. 23 regolamento edilizio comunale
Regola municipale citata come parametro tecnico: nel caso la disposizione imponeva l\'altezza massima per pertinenze (2,60 m) e il superamento dell\'altezza autorizzata ha reso illegittimo il permesso; questo profilo è stato considerato autonomo e sufficiente a confermare la responsabilità.
Legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 9
Norma che disciplina il regime autorizzativo agevolato per autorimesse/box pertinenziali; la Corte ha precisato che la disciplina derogatoria si applica solo a specifici casi (box interrati o al piano terra di fabbricati preesistenti) e non poteva essere invocata per giustificare l\'intervento contestato.
D.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione delle richieste scritte del Pubblico Ministero: ha consentito al Procuratore generale di formulare conclusioni scritte nella sede di cassazione.
Previsione processuale sulla specificità dei motivi di ricorso: la Corte ha ritenuto il ricorso carente di specificità, poiché i ricorrenti hanno criticato solo una delle due rationes decidendi autonome.
Norma che consente di irrogare al ricorrente l\'onere del pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per l\'ammenda di Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
Massime di principio
- I funzionari pubblici che, con condotta commissiva (es. rilascio di un titolo), contribuiscono consapevolmente e colposamente alla realizzazione o prosecuzione di un illecito urbanistico possono essere ritenuti concorrenti nel reato; la presunzione di legittimità degli atti amministrativi non esonera quando la funzione imponeva l\'accertamento dell\'illegittimità evidente.
- Se la decisione di merito si fonda su più motivazioni autonome e autosufficienti, il ricorrente in cassazione deve criticare specificamente tutte le rationes decidendi rilevanti; la censura limitata a una sola ragione autonoma può rendere il ricorso inammissibile per difetto di specificità.
- La mancanza di una posizione di garanzia esplicita non esclude automaticamente responsabilità penale: il contributo causale commissivo (rilascio di un titolo illegittimo) può integrare il concorso anche senza omissione formale, se sussiste colpa cosciente.
- In tema urbanistico, la legittimità di un intervento va valutata rispetto a tutte le norme applicabili (statali, regionali, regolamenti comunali): invocare norme derogatorie richiede il rispetto dei presupposti soggettivi e oggettivi che le legge stessa prevede.
- L\'eccezione di prescrizione del reato può essere valutata dalla Cassazione solo se il ricorso è ammissibile e affronta le questioni decisive; un vizio di ammissibilità impedisce l\'esame di questioni sostanziali come la prescrizione.
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