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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01798/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Spinelli impugnava la condanna per il reato di falsità ideologica ai sensi dell'art. 483 c.p. per avere dichiarato, nella domanda di rinnovo della patente nautica del 12/04/2022, di non aver riportato condanne a pena superiore a tre anni. Deduceva che la pena originaria di 3 anni e 4 mesi, risultante dal patteggiamento ex art. 444 c.p.p., era stata oggetto di indulto per mesi 5 e giorni 23 e tale porzione di pena era stata dichiarata estinta con ordinanza del GIP del Tribunale di Salerno del 28/05/2013, così che la pena residua da espiare risultava inferiore al limite di 3 anni previsto dall'art. 37 D.M. n. 146/2008. Contestava inoltre l'utilizzabilità della sentenza di patteggiamento ai fini dell'accertamento dei requisiti amministrativi (richiamando art. 445 c.p.p.), la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso, la possibilità che la formulazione e il carattere tipografico del modulo non rendessero chiaro l'obbligo di autocertificazione, nonché la mancata considerazione di circostanze attenuanti e della buona fede ai fini dell'applicazione degli articoli 131-bis, 62-bis e 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché "il fatto non sussiste". Ha motivato che, dal certificato del casellario, è risultato che al segmento di pena di mesi 5 e giorni 23 era stato concesso l'indulto e tale segmento era stato dichiarato estinto con ordinanza del 28/05/2013, sicché la pena residua da espiare risultava al di sotto del limite dei tre anni previsto dall'art. 37 D.M. n. 146/2008. Poiché il reato di cui all'art. 483 c.p. richiede una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni e un elemento soggettivo doloso, l'esistenza dell'indulto e dell'estinzione della porzione di pena fanno venir meno la materialità del reato e l'accertamento del dolo. Per tali ragioni l'imputato è stato prosciolto (annullamento per non esistenza del fatto).

Norme richiamate

  • art. 483 cod. pen.

    La Corte ha ricordato che il reato di falsità in atti pubblici o falsità ideologica riferita alle autocertificazioni richiede comunque la prova dell'elemento soggettivo doloso e, quando la norma incriminatrice è destinata a presidiare una fattispecie che presuppone una condizione oggettiva (qui: condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni), l'assenza di tale dato materiale fa venir meno la fattispecie penale.

  • art. 37 D.M. n. 146/2008

    «Non possono conseguire la patente nautica, né la sua convalida, coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché coloro che sono stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione».

    La norma ammette esenzioni quando il reato sia estinto o sia intervenuta riabilitazione; la Corte ha ritenuto che l'effetto dell'indulto e la dichiarazione di estinzione incidono sul computo della pena residua e possono escludere l'applicabilità della causa ostativa al rinnovo della patente.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento al patteggiamento: la sentenza di patteggiamento costituisce una pronuncia di condanna, ma il suo effetto, ai fini amministrativi, deve essere valutato alla luce delle condizioni di estinzione/indulto e delle previsioni di legge che limitano gli usi della sentenza.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Prevede limiti all'utilizzabilità della sentenza di patteggiamento in determinati procedimenti (civili, amministrativi ecc.). La questione è stata evocata in ricorso, ma la Corte di Cassazione ha risolto il caso sulla base dell'effetto dell'indulto e dell'estinzione della pena, che rendono irrilevante la problematica sull'utilizzabilità della sentenza di patteggiamento.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Invocata dal ricorrente come norma rilevante per la valutazione della personalità e dell'influenza sulla pena; la Corte ha richiamato comunque il principio che la condotta del dichiarante richiede dolo e che l'eventuale buona fede può far venir meno il reato quando viene meno il presupposto materiale.

  • artt. 62-bis e 133 cod. pen.

    Norme richiamate in relazione alla quantificazione della pena e alle circostanze attenuanti: il ricorrente lamentava mancata considerazione; la Corte ha risolto il caso sull'assenza della materiale condizione costitutiva del reato (pena effettiva residua sotto il limite) rendendo superflua una valutazione estesa delle circostanze attenuanti.

Massime di principio

  • Per reati di falsità dichiarativa con riferimento a requisiti amministrativi (es. patente), occorre verificare sempre lo stato effettivo della pena al momento della dichiarazione: indulto, estinzione di pena o riabilitazione possono rimuovere la causa ostativa e quindi la materialità del fatto offensivo.
  • Il patteggiamento (art. 444 c.p.p.) costituisce di regola una sentenza di condanna, ma i suoi effetti pratici ai fini amministrativi dipendono dalla situazione esecutiva della pena e dalle limitazioni previste dall'art. 445 c.p.p.; non è automatica la rilevanza amministrativa quando la pena è estinta o diminuita.
  • Il reato previsto dall'art. 483 c.p. richiede sempre l'elemento soggettivo doloso: in presenza di dubbi attinenti alla buona fede del dichiarante (es. moduli poco leggibili, mancata consapevolezza dell'obbligo) l'accertamento penale può venir meno.
  • Prima di procedere penalmente per una dichiarazione falsa, è necessario accertare documentalmente l'ammontare della pena residua al momento della dichiarazione (casellario giudiziale, provvedimenti di indulto o di estinzione) perché la soglia prevista dalla norma amministrativa è decisiva.
  • Quando la pena residua è inferiore al limite sancito da una norma amministrativa, la condotta di aver omesso la dichiarazione non integra automaticamente il reato: l'azione penale può essere esclusa per mancanza dell'elemento materiale o del dolo.

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