Cassazione Civile, Ordinanza n. 23870/2021 del 03/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione possessoria proposta da una proprietaria di fondo rustico che lamentava di essere stata spogliata del possesso del passaggio di accesso al proprio terreno, a seguito dell'apposizione di una sbarra metallica chiusa con lucchetto sulla strada di accesso. Il convenuto eccepiva la tardività dell'azione, sostenendo che la sbarra fosse stata collocata mesi prima rispetto a quanto dedotto dalla controparte, e contestava anche nel merito la sussistenza dei presupposti della tutela possessoria. In primo grado la domanda veniva inizialmente accolta in via interdittale, ma poi dichiarata inammissibile nel merito per tardività. In appello la corte territoriale dichiarava inammissibili alcuni documenti prodotti dal convenuto e riformava la decisione, ritenendo provata la tempestività dell'azione poiché, in caso di spoglio clandestino, la prova della data di scoperta e della clandestinità incombeva sull'attrice; riteneva altresì sussistenti gli altri requisiti della tutela e disponeva anche la restituzione delle spese legali già corrisposte. Il ricorso per cassazione del convenuto era affidato a tre motivi: 1) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per l'inammissibilità in appello di documenti che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto essere considerati; 2) violazione degli artt. 116, 2697 c.c. e 1168 c.c. per avere la corte d'appello ritenuto tempestiva l'azione possessoria, mentre la prova della tempestività andava valutata con riguardo alla conoscibilità dello spoglio secondo l'ordinaria diligenza e non alla sola soggettiva scoperta; 3) violazione degli artt. 2697, 1168 e 1027 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'erronea valutazione delle prove in ordine all'esistenza di una servitù di passaggio. La Cassazione ha rigettato il primo motivo, accolto il secondo, dichiarato assorbito il terzo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla produzione documentale in appello, confermando il principio per cui i documenti nuovi sono ammissibili solo se indispensabili o se non producibili prima per causa non imputabile; ha invece accolto il motivo sulla tempestività dell'azione possessoria, affermando che, in caso di spoglio clandestino, il termine annuale decorre dalla possibilità di percepire lo spoglio con l'ordinaria diligenza e non dalla mera conoscenza soggettiva allegata in giudizio. Il terzo motivo, relativo alla pretesa servitù di passaggio e alla valutazione del materiale istruttorio, è stato dichiarato assorbito perché la questione dovrà essere rivalutata dal giudice di rinvio alla luce del principio accolto. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
Nel rito ordinario, vigente ratione temporis, il divieto di nuove prove in appello comprende anche i documenti, salvo che siano indispensabili per la decisione oppure non producibili prima per causa non imputabile.
Richiamato solo come sede del procedimento sulla sospensione della provvisoria esecutorietà; il riferimento non incide sul principio decisorio.
Richiamato come norma sulla valutazione delle prove, ma il nodo decisivo è risolto sul riparto dell'onere probatorio e sulla corretta lettura dell'art. 1168 c.c.
L'onere di provare la tempestività dell'azione possessoria grava sulla parte che agisce in reintegrazione.
chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo; ... se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio
Nel caso di spoglio clandestino, il termine annuale decorre dal momento in cui il possessore è in condizione di avvedersi dello spoglio usando l'ordinaria diligenza, non dalla sola conoscenza soggettiva.
Cass. S.U. n. 8203/2005
Richiamata per affermare che in appello i nuovi documenti sono ammissibili solo se indispensabili o se non producibili prima per causa non imputabile.
Cass. n. 7267/2006
Richiamata per il principio secondo cui, nello spoglio clandestino, la decorrenza del termine si collega alla possibilità di percezione dello spoglio con ordinaria diligenza.
Cass. n. 20228/2009
Richiamata per ribadire che la prova della tempestività dell'azione di reintegrazione incombe sull'attore che la propone.
Richiamato solo nel terzo motivo per contestare la ricostruzione in fatto circa una servitù di passaggio.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello, i documenti nuovi sono ammissibili solo se il giudice ne ravvisi l'indispensabilità ai fini della decisione oppure se la parte dimostri di non aver potuto produrli nel primo grado per causa non imputabile.
- In tema di reintegrazione nel possesso per spoglio clandestino, il termine annuale per agire decorre non dalla mera allegazione della scoperta, ma dal momento in cui lo spoglio era conoscibile con l'ordinaria diligenza dell'uomo medio.
- La prova della tempestività dell'azione possessoria grava sulla parte attrice che chiede la reintegrazione del possesso.
- Se la censura di merito richiede una nuova valutazione del materiale istruttorio alla luce di un diverso criterio giuridico, le ulteriori doglianze su quel medesimo punto possono risultare assorbite nel giudizio di legittimità.
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