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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33092/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un giudizio possessorio introdotto dall'amministrazione di beni comuni per ottenere la cessazione di molestie nel possesso e la rimozione di un cancello ritenuto lesivo del possesso, con ripristino dello stato dei luoghi. Il soggetto destinatario dell'ordinanza ex art. 703 c.p.c. propose appello dinanzi alla Corte d'appello di Napoli, ma il gravame fu dichiarato inammissibile perché l'ordinanza possessorio-interdittale non era appellabile, essendo invece assoggettata al diverso rimedio del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. Avverso la sentenza di appello il soccombente propose ricorso per cassazione affidato a tre motivi: 1) dedotta violazione di legge per omesso esame della pretesa carenza di legittimazione dell'avvocato della controparte e dell'amministratore dell'ente; 2) dedotta violazione di legge e omessa rilevazione d'ufficio della carenza di legittimazione a stare in giudizio del soggetto richiedente e del difensore costituito; 3) dedotta violazione di legge per non avere considerato un precedente provvedimento amministrativo/giudiziario del 2013 sul ripristino di un muro di confine. La controricorrente eccepì anche la tardività del ricorso per cassazione, sostenendo che la sentenza d'appello fosse stata notificata e che quindi operasse il termine breve, ma la Corte ha ritenuto non provata la notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha escluso l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione accelerata, richiamando il principio secondo cui tale proposta non ha natura decisoria. Ha poi respinto l'eccezione di improcedibilità/tardività del controricorrente, perché dagli atti non risultava provata la notificazione della sentenza di appello. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibile il ricorso: tutti e tre i motivi erano generici, privi di specificità e soprattutto non aggredivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si era arrestata alla sola declaratoria di inammissibilità dell'appello senza esaminare il merito delle censure rivolte all'ordinanza possessorio-interdittale. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannato il ricorrente alle spese, applicato la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e dato atto dell'obbligo del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 703 c.p.c.

    ordinanza pronunciata ex art. 703 c.p.c.

    nel giudizio possessorio la fase sommaria può concludersi con ordinanza interdittale, destinata a non essere appellabile quando non sia stata richiesta la prosecuzione nel merito.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    diverso rimedio del gravame ex art 669 terdecies c.p.c.

    l'ordinanza interdittale possessorio-cautelare è soggetta a reclamo e non ad appello.

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

    la proposta del consigliere delegato nel procedimento accelerato non comporta incompatibilità per la successiva partecipazione al collegio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il collegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.

    il consigliere che ha formulato la proposta può far parte del collegio senza incompatibilità.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c.

    la previa formulazione della proposta accelerata non integra causa di astensione o ricusazione.

  • art. 52 c.p.c.

    non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c.

    la partecipazione del consigliere proponente al collegio è compatibile con le regole sulle incompatibilità.

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.

    in mancanza di prova della notificazione della sentenza di appello, il ricorso per cassazione è tempestivo se proposto entro il termine lungo.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    il motivo di ricorso deve essere specifico e colpire la reale ratio della decisione impugnata.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ.

    la mancanza di una critica specifica alla decisione impugnata integra inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 375 c.p.c.

    nell’art. 375 c.p.c. con il riferimento alla “mancanza dei motivi”

    il 'non motivo' è riconducibile alla mancanza dei motivi rilevante ai fini dell'inammissibilità.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    condanna ... al pagamento ... di una somma ulteriore ...; ... al pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

    la definizione del giudizio conforme alla proposta accelerata consente la condanna per abuso del diritto di difesa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto dell'obbligo del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; una censura che attacca soltanto l'originario provvedimento di primo grado o questioni estranee alla ragione decisoria integra un 'non motivo' e determina inammissibilità ex art. 366, n. 4, c.p.c.
  • La declaratoria di inammissibilità di un gravame per difetto del rimedio impugnatorio corretto rende irrilevante ogni censura di merito rivolta al provvedimento originario, poiché il giudice di appello non ha esaminato il merito della controversia.
  • Nel procedimento di definizione accelerata dei ricorsi in cassazione, il consigliere che ha formulato la proposta non si trova in una situazione di incompatibilità alla partecipazione al collegio, perché la proposta non ha natura decisoria né valore di pronuncia definitiva.
  • In difetto di prova della notificazione della sentenza impugnata, il termine per il ricorso per cassazione resta quello lungo ex art. 327 c.p.c.; l'eccezione di tardività richiede la dimostrazione documentale della notifica.
  • L'uso del ricorso per cassazione in modo privo di giustificazione e in contrasto con la funzione deflattiva del procedimento accelerato può legittimare la condanna per abuso del diritto di difesa ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAbuso del diritto

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