Cassazione Penale, Sentenza n. 32787/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
De Cillis ha impugnato la sentenza di condanna (mesi 10 di reclusione ed euro 250 di multa) confermata dalla Corte d'appello di Milano per il reato di sottrazione di merce ai danni di GS S.p.a., deducendo vizi di motivazione e, in subordine, l'insussistenza delle circostanze aggravanti contestate e il conseguente difetto di querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che in data 16 luglio 2019 il legale rappresentante di GS S.p.a. aveva presentato remissione di querela; tale remissione è stata ritenuta efficace poiché l'imputato non l'ha rifiutata espressamente o tacitamente. Per effetto dell'art. 152 cod. pen. il reato è estinto e l'azione penale è divenuta improcedibile. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio. Le spese sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.
Norme richiamate
La remissione di querela produce l'effetto estintivo del reato perseguibile a querela; l'effetto estintivo rende improcedibile l'azione penale e può essere rilevato d'ufficio.
artt. 81, 624, 625 comma 1 n. 2 e 61 n. 11 cod. pen.
Norme penali indicate nella imputazione originaria (concorrente di reato, furto e aggravanti). Nel caso concreto tali fattispecie risultano estinte per remissione di querela, per cui le valutazioni di responsabilità e aggravanti sono divenute inidonee ad ostare all'estinzione dell'azione.
art. 340 cod. proc. pen., ultimo comma
La norma processuale consente di porre le spese a carico della parte cui compete la condanna o dell'imputato, e nel caso di estinzione dell'azione per remissione di querela il giudice ha disposto le spese a carico del querelato.
Sez. 5, n. 7072 del 12/01/2011, Castillo, Rv. 249412
Giurisprudenza richiamata che afferma l'efficacia della remissione di querela anche quando l'imputato non l'abbia rifiutata espressamente o tacitamente.
Massime di principio
- La remissione di querela presentata dalla persona offesa estingue il reato perseguibile a querela e rende improcedibile l'azione penale ai sensi dell'art. 152 cod. pen.; il giudice di legittimità può rilevare tale estinzione d'ufficio anche in sede di impugnazione.
- La remissione è efficace anche se l'imputato non manifesta un rifiuto esplicito o tacito; in assenza di rifiuto la remissione produce l'effetto estintivo.
- Se l'azione è estinta per remissione di querela la sentenza di condanna va annullata senza rinvio quando non vi sono questioni ulteriori da decidere; in tali casi il processo si conclude per improcedibilità.
- Le spese processuali, secondo l'art. 340 c.p.p., possono essere ordinate a carico del querelato in presenza di estinzione per remissione di querela, conformemente alla valutazione del giudice.
- In situazioni simili è fondamentale verificare le tempistiche e la forma della remissione di querela e se sia stato prodotto un rifiuto da parte dell'imputato; la presenza di remissione anteriore o successiva alle fasi processuali rilevanti può incidere sulla decisione di merito o di legittimità.
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