Cassazione Penale, Ordinanza n. 00259/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 12 giugno 2024, che li aveva ritenuti responsabili del delitto di ricettazione. Con il primo motivo hanno censurato la mancata riqualificazione del fatto nella diversa fattispecie di furto, sostenendo in sostanza che la condotta fosse incompatibile con la ricettazione e che la merce rinvenuta nell'auto fosse stata regolarmente acquistata. Con il secondo motivo hanno lamentato la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis, deducendo l'esistenza di una motivazione viziata nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché meramente reiterativo delle doglianze già esaminate e respinte in appello, e comunque privo di specificità, in quanto non confrontato in modo argomentato con la motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava la mancata modifica della versione difensiva, la produzione di un documento di acquisto e la mancata spiegazione della presenza nell'auto di beni ancora sigillati e privi di prova dell'acquisto. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo sulla particolare tenuità del fatto, rilevando che la motivazione della sentenza di merito non presentava vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma invocata dai ricorrenti per sostenere che il fatto dovesse essere riqualificato come furto anziché ricettazione; la Corte non accoglie la doglianza e valorizza gli indici probatori della ricettazione.
norma invocata per la particolare tenuità del fatto; la Corte ritiene il motivo manifestamente infondato alla luce della motivazione della sentenza impugnata.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
richiamato quale parametro del vizio deducibile in cassazione; la Corte esclude che la motivazione della sentenza di merito presenti un vizio riconducibile a tale disposizione.
norma implicitamente applicata per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre in modo pedissequo le doglianze già svolte in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura è solo apparente, e quindi non specifica, se non assolve alla funzione di critica della decisione e omette di indicare puntualmente gli errori logico-giuridici della motivazione di merito.
- La richiesta di riqualificazione del fatto richiede una contestazione effettiva della ricostruzione probatoria compiuta dal giudice di merito; non è sufficiente opporre una diversa versione difensiva non supportata da spiegazioni idonee sui dati valorizzati dalla sentenza impugnata.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto è manifestamente infondata quando la sentenza di merito ha fornito una motivazione non affetta da vizi giuridicamente rilevanti e coerente con il paradigma dell'art. 606 c.p.p.
Come è indicizzato
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