Cassazione Penale, Sentenza n. 8320/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la riforma parziale della sentenza di primo grado (assoluzione su uno dei capi, condanna su altri) denunciando: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per eccessiva valorizzazione di materiale captativo e di riprese video senza riscontri certi, critica dell'identificazione mediante video e consulenza antropometrica, dubbi sulla reale natura delle armi riprese; 2) inammissibilità/ genericità dell'impugnazione del Pubblico Ministero in relazione al capo c) e violazione del principio del favor rei perché il primo grado aveva riconosciuto la desistenza volontaria; 3) omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603, comma 3-bis c.p.p.) quando la Corte d'appello ha ribaltato l'assoluzione basandosi su prove dichiarative decisive; 4) vizio nella determinazione della pena per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili e/o manifestamente infondati i motivi relativi alla valutazione delle prove, all'uso delle captazioni, all'identificazione tramite video e alla dosimetria, richiamando il divieto di rivalutazione libera del merito in sede di legittimità. Tuttavia ha accolto il terzo motivo: ha ritenuto che la Corte d'appello abbia omesso l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale previsto dall'art. 603, comma 3-bis c.p.p. in caso di overturning di una sentenza assolutoria basata su prove dichiarative decisive, e che la motivazione d'appello non fosse "rafforzata" e analiticamente idonea a sfondare le argomentazioni del primo grado. Perciò la Cassazione ha annullato la decisione in relazione al capo c) e ha rinviato al giudice del rinvio per l'applicazione dei principi indicati e per verificare l'eventuale possibilità di nuovo accertamento a carico dell'imputato con la rinnovazione delle prove dichiarative.
Norme richiamate
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Imposto l'obbligo di rinnovare l'istruttoria dibattimentale, anche d'ufficio, quando l'appello del pubblico ministero contesta una sentenza assolutoria basata su prove dichiarative ritenute decisive; la mancata rinnovazione rende viziata la riforma in senso di condanna.
Richiamato il canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" quale standard che deve essere rispettato nella motivazione che ribalta un'assoluzione.
Sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche: dopo la riforma non basta lo stato di incensuratezza; il giudice può legittimamente negare la attenuante in presenza di gravità della condotta e pervicacia criminale.
art. 581 e art. 591, cod. proc. pen.
Richiamati in tema di ammissibilità dei motivi: un ricorso fondato su argomentazioni generiche o non confrontate con la motivazione impugnata è inammissibile per aspecificità.
art. 56, 628 e 416 cod. pen.; artt. 10, 12, 14 L. n.497/1974
Norme richiamate nella censura originaria riguardante qualificazione del fatto, armi e responsabilità; la Corte di legittimità non è entrata nel merito delle valutazioni probatorie attinenti a tali disposizioni, dichiarandole inammissibili ove costituiscano mera rielaborazione alternativa del fatto.
Richiamati in tema di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito relativa al diniego delle attenuanti generiche in presenza di gravità e organizzazione criminale.
art. 6 CEDU, comma 3, lett. d (giurisprudenza Corte EDU)
Richiamato il principio che l'imputato ha diritto ad esaminare i testimoni a carico; la giurisprudenza europea (es. Dan c. Moldavia) è stata usata a supporto dell'obbligo di rinnovazione delle prove dichiarative per evitare violazioni del diritto di difesa.
Massime di principio
- Se in appello il Pubblico Ministero impugna una assoluzione fondata su dichiarazioni, il giudice d'appello che intenda condannare deve, salvo casi particolari, rinnovare l'istruttoria dibattimentale richiamata dall'art. 603, comma 3-bis c.p.p.; in mancanza l'annullamento è probabile in Cassazione.
- Il giudice d'appello che ribalta una decisione assolutoria deve fornire una "motivazione rafforzata": confutare analiticamente i principali argomenti del primo grado e spiegare perché la diversa valutazione supera il dubbio ragionevole.
- In Cassazione non è consentito proporre una mera lettura alternativa del materiale probatorio o chiedere la rivalutazione della credibilità delle prove; i motivi che si limitano a questo sono inammissibili per intervenuta competenza di merito.
- Le censure generiche o non specificamente confrontate con la motivazione impugnata (aspecificità) portano all'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi della giurisprudenza consolidata.
- Nella determinazione della pena, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice motiva l'assenza di elementi positivi che giustifichino la diminuzione; lo stato di incensuratezza da solo non è più sufficiente.
- Quando la prova decisiva è costituita da dichiarazioni di terzi o coimputati, la tutela del diritto di difesa e i principi CEDU impongono maggiore attenzione procedurale (oralità/immediatezza) prima di ribaltare un'assoluzione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8306/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8307/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8310/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8311/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8313/2024 del 27/02/2024
- Sentenza penale · 27 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8314/2024 del 27/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →