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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34207/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Negri impugnava la sentenza di condanna per il delitto di truffa (art. 640 c.p.), deducendo: mancanza della condotta artificiosa e dell'induzione in errore (sarebbe solo un inadempimento civilistico); assenza di prova della mancata disponibilità della vettura e del dolo iniziale; travisamento delle risultanze e mutamento del fatto rispetto all'imputazione per il fatto che i contatti sarebbero avvenuti tramite intermediari; vizio nella valutazione della recidiva (art. 99 c.p.). Inoltre sono state richiamate violazioni processuali ex art. 606 c.p.p. (lett. b, c, e) e norme sugli schemi di mutamento del fatto (artt. 521, 522 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente accertato il dolo iniziale: Negri aveva incassato un anticipo per la vendita di un'autovettura pur non avendo mai manifestato la disponibilità del mezzo e senza porre gli acquirenti a conoscenza di tale circostanza, omettendo attività per procurare o consegnare il bene. Tale condotta integra la truffa contrattuale anche in ipotesi di vendita di cose future o di cose altrui se il venditore non informa l'acquirente e poi si disinteressa dopo aver incassato il prezzo. La circostanza che i contatti siano avvenuti tramite intermediari non determina mutamento del fatto né nullità per difetto di autosufficienza dell'imputazione. La recidiva è stata ritenuta adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 640 cod.pen.

    La Corte ha interpretato l'art. 640 come applicabile alla vendita di beni non disponibili o di cose altrui quando il venditore incassa il prezzo senza informare l'acquirente e poi non compie attività per procurare o consegnare il bene, ravvisando il dolo iniziale caratteristico della truffa contrattuale.

  • art. 99 cod.pen.

    La recidiva è stata ritenuta configurabile ed adeguatamente motivata dalla corte di merito sulla base di precedenti condanne, senza illogicità manifesta.

  • art. 606 cod.proc.pen.

    art. 606 lett. b), c), e) e comma terzo

    I motivi di cassazione ex art. 606 (violazione di legge, nullità, vizio di motivazione) sono stati esaminati e giudicati manifestamente infondati; ai sensi del comma terzo il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 521 e 522 cod.proc.pen.

    I riferimenti a presunte violazioni relative al cambiamento del fatto e alla necessità di nuova imputazione sono stati ritenuti inapplicabili: il fatto ricostruito dai giudici di merito non muta l'imputazione originaria anche se i contatti sono avvenuti tramite intermediari.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e per il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • art. 173 disp. att. cod.proc.pen.

    Richiamato in ordine alla modalità di riassunto e raggruppamento dei motivi di ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • La vendita di beni non disponibili o appartenenti a terzi può integrare la truffa se il venditore incassa il prezzo senza informare l'acquirente della condizione del bene e poi non compie attività per procurarlo: la differenza rispetto al mero inadempimento civile è il dolo iniziale e l'uso di artifici/omissioni tali da indurre in errore.
  • La mancanza di contatti diretti con le vittime (uso di intermediari) non esclude il reato quando il comportamento del venditore sia idoneo a realizzare il raggiro e a procurare l'ingiusto profitto.
  • Per evitare che una vendita di cosa futura o di cosa altrui sia considerata truffa, il venditore deve informare esplicitamente l'acquirente dello stato del bene e impegnarsi concretamente, dopo il contratto, a procurare la cosa; l'assenza di tali attività può far ritenere il dolo.
  • In sede di cassazione, i motivi che insistono su valutazioni di fatto già ritenute congrue e non contraddittorie dai giudici di merito sono frequentemente dichiarati manifestamente infondati e il ricorso inammissibile ex art. 606 c.p.p.
  • La contestazione della recidiva richiede una concreta argomentazione di illogicità o carenza probatoria nelle valutazioni dei giudici di merito; in assenza di ciò la conferma è agevole.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo.

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