Cassazione Penale, Sentenza n. 34207/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Negri impugnava la sentenza di condanna per il delitto di truffa (art. 640 c.p.), deducendo: mancanza della condotta artificiosa e dell'induzione in errore (sarebbe solo un inadempimento civilistico); assenza di prova della mancata disponibilità della vettura e del dolo iniziale; travisamento delle risultanze e mutamento del fatto rispetto all'imputazione per il fatto che i contatti sarebbero avvenuti tramite intermediari; vizio nella valutazione della recidiva (art. 99 c.p.). Inoltre sono state richiamate violazioni processuali ex art. 606 c.p.p. (lett. b, c, e) e norme sugli schemi di mutamento del fatto (artt. 521, 522 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente accertato il dolo iniziale: Negri aveva incassato un anticipo per la vendita di un'autovettura pur non avendo mai manifestato la disponibilità del mezzo e senza porre gli acquirenti a conoscenza di tale circostanza, omettendo attività per procurare o consegnare il bene. Tale condotta integra la truffa contrattuale anche in ipotesi di vendita di cose future o di cose altrui se il venditore non informa l'acquirente e poi si disinteressa dopo aver incassato il prezzo. La circostanza che i contatti siano avvenuti tramite intermediari non determina mutamento del fatto né nullità per difetto di autosufficienza dell'imputazione. La recidiva è stata ritenuta adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza a motivazione semplificata.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato l'art. 640 come applicabile alla vendita di beni non disponibili o di cose altrui quando il venditore incassa il prezzo senza informare l'acquirente e poi non compie attività per procurare o consegnare il bene, ravvisando il dolo iniziale caratteristico della truffa contrattuale.
La recidiva è stata ritenuta configurabile ed adeguatamente motivata dalla corte di merito sulla base di precedenti condanne, senza illogicità manifesta.
art. 606 lett. b), c), e) e comma terzo
I motivi di cassazione ex art. 606 (violazione di legge, nullità, vizio di motivazione) sono stati esaminati e giudicati manifestamente infondati; ai sensi del comma terzo il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
I riferimenti a presunte violazioni relative al cambiamento del fatto e alla necessità di nuova imputazione sono stati ritenuti inapplicabili: il fatto ricostruito dai giudici di merito non muta l'imputazione originaria anche se i contatti sono avvenuti tramite intermediari.
Applicato per la condanna alle spese processuali e per il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
Richiamato in ordine alla modalità di riassunto e raggruppamento dei motivi di ricorso in cassazione.
Massime di principio
- La vendita di beni non disponibili o appartenenti a terzi può integrare la truffa se il venditore incassa il prezzo senza informare l'acquirente della condizione del bene e poi non compie attività per procurarlo: la differenza rispetto al mero inadempimento civile è il dolo iniziale e l'uso di artifici/omissioni tali da indurre in errore.
- La mancanza di contatti diretti con le vittime (uso di intermediari) non esclude il reato quando il comportamento del venditore sia idoneo a realizzare il raggiro e a procurare l'ingiusto profitto.
- Per evitare che una vendita di cosa futura o di cosa altrui sia considerata truffa, il venditore deve informare esplicitamente l'acquirente dello stato del bene e impegnarsi concretamente, dopo il contratto, a procurare la cosa; l'assenza di tali attività può far ritenere il dolo.
- In sede di cassazione, i motivi che insistono su valutazioni di fatto già ritenute congrue e non contraddittorie dai giudici di merito sono frequentemente dichiarati manifestamente infondati e il ricorso inammissibile ex art. 606 c.p.p.
- La contestazione della recidiva richiede una concreta argomentazione di illogicità o carenza probatoria nelle valutazioni dei giudici di merito; in assenza di ciò la conferma è agevole.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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