Cassazione Penale, Sentenza n. 36896/2025 del 12/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la condanna del Tribunale di Como (abbreviato, reati in materia di droga) per presunta mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio allegata all'atto di appello. Il ricorrente ha dedotto che l'appello era stato proposto in vigenza dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (allora in vigore) e che la procura speciale con elezione di domicilio era stata effettivamente depositata unitamente all'atto di appello; inoltre ha richiamato che il primo grado si era svolto con procura speciale e quindi l'imputato non poteva essere considerato assente ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ricordato che l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. era stato abrogato dalla legge 9 agosto 2024 n. 114, ma che, per il principio tempus regit actum e per la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la disciplina abrogata si applica alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Dal fascicolo è risultato che l'appello era stato depositato il 1 luglio 2024 e che ad esso era allegata la procura speciale con elezione di domicilio del 31 maggio 2023. Pertanto la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità. La Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
La norma, abrogata dalla legge 9 agosto 2024 n. 114, imponeva a pena di inammissibilita il deposito o l'indicazione della dichiarazione o elezione di domicilio in relazione all'impugnazione. Le Sezioni Unite hanno precisato che la previsione continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e che e' sufficiente nell'impugnazione un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione.
Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; tuttavia l'abrogazione non opera retroattivamente rispetto alle impugnazioni proposte prima del 25 agosto 2024 secondo il principio tempus regit actum e la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
Richiamato nella causa per sostenere che il procedimento di primo grado svoltosi con procura speciale non comporta la qualifica dell'imputato come assente, posto che il difensore munito di procura speciale rappresenta validamente l'imputato nel rito abbreviato.
Sentenza Sezioni Unite, 24 ottobre 2024
Ha fissato i principi di diritto applicabili: (1) la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024; (2) l'impugnazione e' valida se contiene un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, tale da permetterne l'immediata individuazione.
Massime di principio
- Il principio tempus regit actum impone di applicare la disciplina vigente al momento della proposizione dell'impugnazione: se una norma procedurale viene abrogata dopo il deposito dell'atto, continua a trovare applicazione per le impugnazioni già proposte entro la vigenza della norma.
- L'obbligo relativo alla dichiarazione o elezione di domicilio puo' considerarsi adempiuto sia con l'allegazione al momento del deposito dell'atto di impugnazione sia con un richiamo espresso e specifico nella stessa impugnazione alla dichiarazione/equivalente gia' esistente nel fascicolo, purche' consenta l'immediata individuazione del luogo per le notificazioni.
- Nei casi di giudizio abbreviato svolto tramite procura speciale, la presenza del difensore munito di procura con elezione di domicilio esclude lo status di assente dell'imputato ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter; quindi i relativi adempimenti sul domicilio possono essere considerati validamente soddisfatti tramite la procura.
- Il giudice che dichiara l'inammissibilita per mancata allegazione di documenti e' tenuto a verificare il contenuto del fascicolo e gli atti depositati: un errore materiale di questa verifica puo' essere rimosso in sede di Cassazione con annullamento e rinvio o con trasmissione per il giudizio, se il vizio e' manifesto.
- Per i difensori e i ricorrenti, in situazioni in cui la legge procedurale cambia, conviene sempre documentare esplicitamente l'esistenza di procura, dichiarazioni ed elezioni di domicilio e indicarne la collocazione in fascicolo per evitare questioni di ammissibilita formale.
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