Cassazione Civile, Ordinanza n. 29386/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino marocchino aveva adito il Tribunale di Roma dopo il rigetto, da parte della Commissione territoriale, della domanda di protezione. A fondamento della richiesta aveva dichiarato di avere lasciato il Paese d'origine per sostenere la propria numerosa famiglia in stato di bisogno e di avere intrapreso un percorso di integrazione in Italia. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto, in particolare con riferimento alla protezione umanitaria. Con il ricorso per cassazione il richiedente ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c., perché la Corte d'appello si sarebbe limitata a richiamare la decisione di primo grado; 2) difetto di motivazione e travisamento dei fatti ex art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per asserita totale assenza di istruttoria sulle condizioni personali del ricorrente; 3) erroneità della valutazione sulla insussistenza di una condizione di vulnerabilità, nonostante l'ampia motivazione sulle problematiche del Paese di origine. Il Ministero intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza d'appello non fosse affetta da motivazione apparente o mancante, poiché il giudice di merito aveva sufficientemente argomentato la conferma del diniego della protezione umanitaria, richiamando in particolare lo svolgimento di attività lavorativa non regolare. Ha inoltre giudicato il terzo motivo generico, perché limitato al richiamo di norme e precedenti giurisprudenziali senza specifiche deduzioni sulla vulnerabilità del ricorrente. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Ministero non ha resistito con difese. La Corte ha anche dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte ritiene che i vizi dedotti non siano configurabili perché la motivazione della sentenza impugnata era sufficientemente esistente e specifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato solo per il calcolo dell'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando manchi un reale percorso argomentativo; non ricorre il vizio se il giudice d'appello renda comprensibile, anche sinteticamente, le ragioni della conferma del rigetto.
- In sede di legittimità non è sufficiente dedurre in modo astratto l'assenza di istruttoria o il travisamento dei fatti: occorre indicare specificamente quali elementi decisivi sarebbero stati trascurati o male apprezzati.
- Un motivo di ricorso che si limiti al richiamo di norme e precedenti giurisprudenziali, senza una concreta allegazione dei fatti rilevanti per la propria posizione, è inammissibile per genericità.
- La conferma del diniego di protezione umanitaria può fondarsi, tra gli altri elementi, sull'insussistenza di una vulnerabilità individuale adeguatamente allegata e dimostrata dal richiedente.
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