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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09553/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una società editrice, successivamente sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, a ottenere un contributo pubblico per l'editoria riferito all'anno 2012, ai sensi della disciplina speciale sui contributi all'editoria. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato l'Amministrazione al pagamento della somma richiesta, ritenendo sufficiente, ai fini della regolarità contributiva, la situazione di sospensione dei pagamenti derivante dall'apertura della procedura concorsuale. La Corte d'appello aveva confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione l'Amministrazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 168 l. fall. e dell'art. 5, comma 2, lett. b), d.m. 24 ottobre 2007, sostenendo che la liquidazione coatta amministrativa non integra una sospensione legislativa dei pagamenti rilevante per il DURC e che tale effetto sarebbe riconoscibile solo in procedure concorsuali conservative, come il concordato preventivo con continuità aziendale; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per omessa pronuncia o motivazione apparente sul motivo di appello relativo all'esistenza di un limite massimo di spesa per l'erogazione del contributo, legato alle risorse stanziate nel bilancio della Presidenza del Consiglio; 3) violazione dell'art. 2, comma 62, l. 191/2009 e dell'art. 2697 c.c., questione però strettamente dipendente dalla precedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la decisione di merito nella parte in cui aveva ricondotto l'assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa a una sospensione dei pagamenti derivante da disposizioni legislative, idonea a far ritenere sussistente la regolarità contributiva richiesta per il contributo. Ha invece accolto il secondo motivo, perché la Corte d'appello non poteva sottrarsi all'esame della censura sul quantum limitato dalle risorse di bilancio solo perché l'Amministrazione non l'aveva articolata in primo grado: la deduzione di un importo inferiore dovuto costituisce mera difesa e può essere proposta anche in appello. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 250

    contributo pubblico per l'editoria per l'anno 2012

    individua il titolo normativo del contributo rivendicato dalla società editrice.

  • art. 5, comma 2, lett. b), d.m. 24 ottobre 2007

    regolarità contributiva sussiste (anche) in caso di sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative

    la sospensione dei pagamenti derivante dall'operatività di norme concorsuali può integrare la regolarità contributiva richiesta per l'accesso al contributo.

  • art. 168 legge fall.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la liquidazione coatta amministrativa non equivale a sospensione legislativa dei pagamenti ai fini del DURC.

  • artt. 51 e 52 legge fall.

    richiamati per affermare che, dopo l'apertura della procedura concorsuale, non sono consentiti pagamenti lesivi della par condicio creditorum e i creditori sono assoggettati alle regole della verifica del passivo.

  • art. 201 legge fall.

    norma che richiama, per la liquidazione coatta amministrativa, il sistema degli artt. 51 e 52 l. fall. in tema di divieto di azioni esecutive individuali e di formazione dello stato passivo.

  • art. 186 bis legge fall.

    citato come esempio di sospensione legislativa dei pagamenti nel concordato preventivo con continuità aziendale, ma ritenuto non esclusivo né dirimente per il caso in esame.

  • art. 182 quinquies, comma 5, legge fall.

    richiamato per evidenziare il divieto di pagare crediti scaduti nel concordato con continuità aziendale, salvo autorizzazione del tribunale.

  • art. 5 d.m. 31 gennaio 2015

    ritenuto non decisivo perché non applicabile ratione temporis e comunque riferito alle procedure concorsuali conservative.

  • art. 3, comma 2, lett. b), d.m. 31 gennaio 2015

    riproduce la regola della regolarità contributiva in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

  • art. 1, comma 454, l. 23 dicembre 2005, n. 266

    stabilisce che i contributi per l'editoria sono erogati in un'unica soluzione entro l'anno successivo a quello di riferimento.

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 25 novembre 2010, n. 223

    prevede il termine per la presentazione della domanda di contributo.

  • art. 10, comma 2, l. 1° ottobre 2007, n. 159

    prevede, a pena di decadenza, il termine per depositare la documentazione necessaria alla percezione del contributo.

  • art. 10, comma 4, l. 1° ottobre 2007, n. 159

    estende il termine anche alla prova della regolarità contributiva previdenziale.

  • art. 14 d.P.R. 27 aprile 1982, n. 268

    norma richiamata quale fonte del requisito della regolarità contributiva previdenziale per l'anno di riferimento.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione all'omessa pronuncia sul motivo di appello concernente il limite di spesa del contributo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la censura di motivazione apparente o inesistente sulla questione del limite massimo di spesa.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, dichiarato assorbito, in tema di riparto dell'onere della prova.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per il deposito della memoria in cassazione.

Massime di principio

  • In materia di contributi pubblici soggetti a requisiti di regolarità contributiva, la sospensione dei pagamenti imposta dall'apertura di una procedura concorsuale può integrare la "sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative" rilevante ai fini della regolarità contributiva, anche se la procedura ha natura liquidatoria.
  • La nozione di sospensione legislativa dei pagamenti non può essere ricondotta in via esclusiva alle sole procedure concorsuali conservative; il dato decisivo è l'operatività di un divieto di pagamento imposto dalla legge e non la finalità di risanamento dell'impresa.
  • Se una censura di appello riguarda l'esatto ammontare della pretesa economica, la deduzione di un importo dovuto inferiore non costituisce eccezione in senso stretto ma mera difesa, e come tale può essere proposta e deve essere esaminata anche in appello.
  • Il giudice d'appello incorre in nullità per omessa pronuncia quando non decide su un motivo di gravame autonomo e ritualmente devoluto, non potendo esimersi dall'esame sul presupposto che la relativa contestazione non sia stata svolta in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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