Cassazione Penale, Sentenza n. 34857/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato 41-bis. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 41-bis ord. pen., sostenendo che non fosse reggente del clan, che la cosca fosse stata smantellata con operazioni di polizia nel 2020 e che le sanzioni disciplinari a suo carico non riguardassero rapporti con altri detenuti o violazioni del regime 41-bis
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché basato su doglianze non consentite in questa sede (tentativo di rinnovata valutazione del merito), generiche, aspecifiche e manifestamente infondate. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse fornito motivazione congrua e sufficiente, richiamando la qualifica di spicco del ricorrente nel clan, il legame di parentela con il capofamiglia, la perdurante operatività della cosca e l'assenza di segni di resipiscenza. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
comma 2-bis e comma 2-sexies, con la disposizione che prevede la prorogabilita' biennale e i criteri da valutare (profilo criminale, posizione nell'associazione, perdurante operativita' del sodalizio, sopravvenienza di nuove incriminazioni, esiti del trattamento penitenziario, tenore di vita dei familiari)
La Corte richiama che la proroga puo' essere disposta se non risulti che la capacita' del detenuto di mantenere contatti con l'associazione sia venuta meno; inoltre il controllo in cassazione e' limitato alla violazione di legge o alla carenza assoluta della motivazione (comma 2-sexies limita i motivi di ricorso)
Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali al ricorrente in caso di inammissibilita' del ricorso
Massime di principio
- In ricorso per cassazione avverso ordinanze di proroga 41-bis il sindacato e' limitato a vizi di diritto e ad eventuale carenza assoluta della motivazione; non e' consentita una rinnovata valutazione del merito dei fatti
- Per giustificare la proroga del 41-bis il giudice valuta elementi quali ruolo ricoperto nell'associazione, legami di parentela/carismatici, perdurante operativita' del sodalizio, nuove incriminazioni, comportamento nel trattamento penitenziario e tenore di vita dei familiari; il mero decorso del tempo non e' sufficiente per escludere la pericolosita'
- Le doglianze generiche o non autosufficienti saranno dichiarate inammissibili: il difensore deve indicare con precisione il vizio di diritto o puntare alla manifesta illogicita' o incongruenza motivazionale del provvedimento impugnato
- Se si vogliono contestare fatti nuovi o produrre nuova prova sulla cessata operativita' del clan o sulla perdita del ruolo criminogeno, tali elementi vanno introdotti e valutati nei gradi di merito o con mezzi processuali idonei, non richiamati genericamente in cassazione
- In caso di inammissibilita' il ricorrente puo' essere condannato a onerose sanzioni pecuniarie e al pagamento delle spese; e' dunque importante formulare motivi di diritto chiari e puntuali o mirare a censurare specifici profili di motivazione
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