Cassazione Civile, Ordinanza n. 31892/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU emesso da un Comune nei confronti di un contribuente, il quale sosteneva che, nonostante le risultanze catastali indicassero due unità immobiliari intestate a suo nome, in realtà si trattava di un solo corpo di fabbrica e di un’unica abitazione del nucleo familiare, con conseguente spettanza dell’esenzione dal tributo. La commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello, valorizzando le risultanze catastali e osservando che il contribuente non aveva provato la diversa realtà fattuale, anche mediante una relazione tecnica asseverata sullo stato dei luoghi. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero omesso di valutare una relazione tecnica di parte dalla quale risultava l’esistenza di un’unica unità immobiliare, qualificata come duplex.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che il motivo era formulato come censura di insufficienza della motivazione, vizio non più deducibile in cassazione dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Inoltre ha osservato che la doglianza non rispettava i requisiti per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, poiché il ricorrente non aveva specificato adeguatamente il fatto storico, il dato da cui risultasse, il momento della sua discussione e la decisività. La Corte ha poi affermato che la mancata considerazione di una perizia stragiudiziale non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, trattandosi di un mero argomento di prova. È stata ritenuta inammissibile anche la censura ex art. 115 c.p.c., perché essa non può essere usata per contestare la diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito. Infine, poiché la CTR aveva ritenuto che il documento non fosse stato prodotto, l’asserito errore sulla sua presenza in atti avrebbe potuto essere fatto valere, secondo la Corte, solo con revocazione e non con ricorso per cassazione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata costituzione dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l'insufficienza della motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio
Dopo la riforma del 2012 il vizio deducibile è solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più denunciabile il mero difetto o l’insufficienza della motivazione.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite officiosamente fuori dai poteri riconosciutigli; non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
La doglianza che investe la valutazione comparativa delle prove è inammissibile in cassazione, perché rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato processuale o extraprocessuale da cui esso risulti.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La censura in cassazione richiede l’indicazione e la produzione degli atti e documenti rilevanti a sostegno del motivo.
La Corte ha deciso in camera di consiglio non partecipata nel contraddittorio camerale.
art. 83 d.l. n. 18 del 2020, conv. in L. n. 27 del 2020
sospensione dei termini, anche di impugnazione, dal 9 marzo all'11 maggio 2020
La sospensione emergenziale dei termini ha reso tempestivo il ricorso.
art. 36 d.l. n. 23 del 2020, conv. in L. n. 40 del 2020
Richiamato in relazione alla disciplina emergenziale dei termini processuali.
Se il giudice di merito ha erroneamente ritenuto non prodotto un documento, il rimedio esperibile è la revocazione, non il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di lamentare la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- L’omesso esame di elementi istruttori non è, di per sé, censurabile in cassazione se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La mancata valutazione di una perizia stragiudiziale non integra automaticamente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, poiché la perizia di parte è solo un argomento di prova.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare il diverso peso attribuito dal giudice di merito alle prove, ma solo per denunciare l’utilizzo di prove non introdotte o fuori dai poteri officiosi.
- Se il giudice di merito ritiene non prodotto un documento, il preteso errore sulla sua presenza in atti non è deducibile con ricorso per cassazione, ma, ricorrendone i presupposti, con revocazione.
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