Cassazione Civile, Ordinanza n. 28380/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e quindi riformato la decisione di primo grado favorevole al contribuente in una controversia relativa a un avviso di liquidazione dell'imposta di successione e all'irrogazione di sanzioni. Tuttavia, dal certificato negativo di cancelleria è emerso che il ricorso notificato il 21 luglio 2020 non era stato iscritto a ruolo e non era stato depositato in cancelleria nel termine di venti giorni dalla notifica alla controparte, come prescritto dall'art. 369, comma 1, c.p.c.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito in cancelleria nel termine di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. Ha affermato che tale violazione non è sanata dalla costituzione della resistente mediante controricorso senza eccezione di improcedibilità. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso e ha compensato le spese del giudizio di legittimità; ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
venti giorni dalla notifica alla controparte
Il ricorso per cassazione deve essere depositato in cancelleria entro venti giorni dalla notifica alla controparte; il mancato deposito determina improcedibilità rilevabile d'ufficio.
È richiamata la procedura camerale non partecipata per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
In caso di definizione sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine perentorio previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c. comporta improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per tardivo o mancato deposito del ricorso è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione e non è sanata dalla costituzione della parte resistente con controricorso privo di eccezione specifica.
- Quando l'improcedibilità è dichiarata per un vizio processuale rilevato d'ufficio, le spese di legittimità possono essere compensate tra le parti.
- La dichiarazione di improcedibilità del ricorso può comportare l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti di legge.
Come è indicizzato
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