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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5426/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) per omissione dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria obbligatoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. 30 aprile 1992 (codice della strada), nonostante il veicolo risultasse di proprietà dell'imputato.

La decisione

Il ricorso per Cassazione è stato ritenuto fondato: la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa confisca del veicolo (Alfa Romeo targato DF631SK) e ha disposto direttamente la confisca. Ha inoltre sospeso l'esecuzione della confisca fino alla valutazione dell'esito dello svolgimento dei lavori di pubblica utilità, come previsto dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, in caso di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 - codice della strada, art. 186

    La confisca del veicolo è una sanzione amministrativa accessoria di obbligatoria applicazione per la fattispecie contestata quando il veicolo è di proprietà dell'imputato; non è derogabile nell'ambito dell'accordo delle parti.

  • d.lgs. 30 aprile 1992 - codice della strada, art. 186

    Prevede che, in caso di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, il giudice sospende l'efficacia delle sanzioni amministrative accessorie (sospensione patente e confisca) fino alla verifica positiva dello svolgimento dei lavori; in caso di esito positivo si può revocare la confisca e ridurre la sospensione della patente.

  • codice di procedura penale, art. 444

    Regola l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento); l'accordo non può elidere l'applicazione di sanzioni amministrative obbligatorie previste dalla legge.

  • codice di procedura penale, art. 606

    Consente il ricorso per cassazione per motivi di violazione di legge; ammessa la censura anche contro sentenze di patteggiamento che omettano l'applicazione di sanzioni non negoziabili.

  • codice di procedura penale, art. 620

    Attribuisce alla Corte di cassazione la facoltà, in presenza di omissione da parte del giudice di merito di una statuizione dovuta, di adottare direttamente la misura omessa (qui: confisca).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e pronunce indicate)

    Sez. U. n. 21368/2019 (Savin); Sez. U. n. 21369/2019 (Melzani); altre pronunce citate in motivazione

    Principio consolidato che le statuizioni non negoziabili (misure di sicurezza o sanzioni amministrative obbligatorie) possono essere oggetto di controllo in Cassazione anche se la sentenza è frutto di accordo delle parti; le Sezioni Unite hanno affermato l'ammissibilità del ricorso e il dovere del giudice di applicare tali misure.

Massime di principio

  • Nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) il giudice è obbligato ad applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge per il reato, anche se non concordate dalle parti.
  • La Procura (o altra parte legittimata) può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. quando la sentenza di patteggiamento ometta l'applicazione di una misura obbligatoria prevista dalla legge.
  • Se il giudice di merito omette una misura obbligatoria (es. confisca), la Corte di cassazione può annullare senza rinvio e, nei casi previsti, disporre direttamente la misura omessa ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. I).
  • Quando la pena è sostituita con lavori di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis cod. strada), il giudice deve quantificare la sospensione della patente nei limiti edittali, disporre la confisca se prevista e sospenderne l'esecuzione fino all'accertamento dell'esito del lavoro di pubblica utilità; in caso di esito positivo la confisca può essere revocata e la sospensione ridotta.
  • L'omissione in sentenza di sanzioni non negoziabili costituisce illegittimità correggibile in sede di legittimità e non è eliminata dal fatto che la sentenza sia frutto di un accordo tra le parti.

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