Cassazione Penale, Sentenza n. 26000/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata traduzione della sentenza di secondo grado nonostante l'imputato fosse alloglotto (richiamando il diritto di cui all'art. 175, comma 2, c.p.p.) e contestando inoltre la prova basata prevalentemente sulle dichiarazioni di un coimputato, ritenute insufficienti e non riscontrate e prive di attendibilità intrinseca e di sovrapponibilità; (2) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'art. 114 c.p., in ragione del ruolo marginale e secondario asseritamente svolto dall'imputato nell'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata traduzione della sentenza di appello poiché dalla sentenza non risulta che l'imputato non conoscesse la lingua italiana né è stato indicato dal ricorrente il momento in cui tale incapacità fosse stata comunicata o accertata dall'autorità giudiziaria; la doglianza è stata considerata generica e priva di specificazione su come l'omessa traduzione abbia inciso sulla difesa. Quanto alla critica sulla insufficienza probatoria delle dichiarazioni eteroaccusatorie, la Corte ha ritenuto che sussistessero riscontri indipendenti e significativi (presenza dell'imputato nel luogo dello scarico dei migranti, tabulati telefonici e contatti con altri indagati) che giustificano la valutazione di responsabilità, conformemente ai principi giurisprudenziali sui riscontri alla chiamata di correità. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che le generiche attenuanti erano già state concesse in primo grado e che la richiesta di riconoscimento dell'art. 114 c.p. è generica e non specifica i fatti e le ragioni per cui dovrebbe operare; la Corte territoriale ha valutato il ruolo dell'imputato non marginale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 175, comma 2, cod. proc. pen.
La norma riconosce il diritto alla traduzione degli atti per l'imputato alloglotto; dalla sentenza emerge che l'obbligo di traduzione sussiste in ragione della conoscenza, da parte dell'autorità, della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato e deve essere specificamente dimostrato il momento in cui tale mancanza è stata accertata.
art. 143 e art. 292, cod. proc. pen.
Il combinato disposto è richiamato dalla giurisprudenza per affermare la nullità degli atti (in particolare misure cautelari) non tradotti quando è emerso che l'indagato non conosce la lingua italiana; la Corte ricorda però che l'eventuale nullità presuppone che la carenza di conoscenza fosse nota all'autorità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata a fondamento del limite nella sintetica esposizione dei motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha riassunto le censure nei limiti di tale disposizione.
Circostanza attenuante che riguarda il ruolo marginale o secondario nell'evento criminale; la Corte ha ritenuto che, nei fatti, il ruolo dell'imputato non fosse tale da giustificare il riconoscimento della circostanza invocata e ha sottolineato l'esigenza di specificità nel dedurre tale circostanza in cassazione.
Norma relativa alla trattazione in udienza e alle modalità processuali; nel procedimento è stata richiamata in relazione all'assenza di tempestiva richiesta di trattazione in udienza partecipata e alla memoria del Procuratore generale che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese a carico dello stesso a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mancata traduzione di atti processuali invocata come motivo di nullità richiede che sia dimostrato quando e come l'autorità procedente sia venuta a conoscenza della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato; una censura generica è inammissibile.
- Le dichiarazioni di un coimputato (chiamata di correità) non sono automaticamente inutilizzabili: possono essere valorizzate se sussistono riscontri autonomi e individualizzanti (es. presenza materiale nell'evento, tabulati telefonici, contatti riconducibili all'imputato) che ne corroborino l'attendibilità.
- Per contestare l'attendibilità di dichiarazioni eteroaccusatorie in cassazione è necessario indicare specifiche ragioni di fatto e di diritto (incoerenze, contraddizioni precise, assenza di riscontri) e non limitarsi ad affermazioni generiche.
- La qualificazione del ruolo dell'imputato come 'marginale' ai fini del riconoscimento dell'art. 114 c.p. richiede una puntuale illustrazione dei comportamenti e del grado di partecipazione, e non può essere ritenuta sulla base di mere affermazioni sommative.
- I 'riscontri' ai fini della chiamata di correità possono consistere in qualsiasi elemento probatorio indipendente (logico o rappresentativo) che colleghi l'evento criminoso all'imputato e ne individualizzi la responsabilità, senza che debbano avere lo spessore di una prova autosufficiente.
- In cassazione i motivi devono essere formulati con specificità e concretezza: motivazioni generiche o meramente assertive vengono respinte come inammissibili o infondate.
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