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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29222/2026 del 31/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In un procedimento cautelare originato da condotte asseritamente poste in essere ai danni della figlia, il tribunale del riesame aveva applicato all'indagato la misura del divieto di avvicinamento in relazione ai delitti di atti persecutori, violenza sessuale e violenza privata. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi: 1) ha dedotto la violazione degli artt. 34 e 36 c.p.p. e dell'art. 111 Cost. per asserita incompatibilità del collegio del riesame, sostenendo che gli stessi magistrati si fossero già pronunciati, in altro procedimento, sui medesimi fatti, sia pure incidentalmente; 2) ha censurato la motivazione sulla gravità indiziaria per il delitto di violenza sessuale, osservando che il bacio contestato avrebbe attinto la guancia, zona che non sarebbe di per sé erogena; 3) ha contestato la gravità indiziaria per la violenza privata, affermando che la condotta sarebbe stata una semplice discussione padre-figlia e non una reale compressione della libertà di azione della persona offesa; 4) ha dedotto carenza di motivazione sul pericolo di reiterazione, lamentando un automatismo fondato sui precedenti e su una generica 'mancanza di autocontrollo'; 5) ha infine censurato la motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio, sostenendo che esso non potrebbe riferirsi a fatti oggetto di altro procedimento. La Corte ha ritenuto il ricorso nel complesso infondato, dichiarando inammissibili il primo, il quarto e il quinto motivo e infondati il secondo e il terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva applicato la misura cautelare non custodiale del divieto di avvicinamento. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla pretesa incompatibilità del collegio per mancata attivazione della procedura di ricusazione e per genericità, oltre che manifestamente infondata nel merito; ha respinto le censure sulla qualificazione del bacio come atto sessuale e sulla violenza privata, richiamando i criteri giurisprudenziali di valutazione del contesto, del rapporto tra le parti e della concreta compressione della libertà della persona offesa; ha dichiarato inammissibili i motivi sulle esigenze cautelari, rilevando da un lato la presunzione cautelare operante per il reato di violenza sessuale e, dall'altro, la mancanza di un concreto interesse ad agire rispetto alla censura sul pericolo di inquinamento probatorio, posto che restava comunque ferma l'esigenza cautelare fondata sul pericolo di reiterazione.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.p.

    La pretesa incompatibilità del giudice non rileva automaticamente come nullità del provvedimento se non è stata sollevata con la ricusazione; inoltre il catalogo delle incompatibilità non può essere ampliato in via analogica oltre i casi tassativi previsti.

  • art. 36 c.p.p.

    Invocato dalla difesa insieme all'art. 34 c.p.p. per sostenere l'incompatibilità del collegio, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile e non decisiva nel caso concreto.

  • art. 37 c.p.p.

    Le cause di ricusazione sono tassative e devono essere fatte valere con la specifica procedura prevista; in difetto, la questione non può tradursi automaticamente in nullità.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla difesa in funzione del principio di imparzialità del giudice, ma non ha condotto a un diverso esito in assenza dei presupposti processuali della ricusazione.

  • art. 178 comma 1 lett. a), c.p.p.

    La dedotta incompatibilità del giudice non è stata ritenuta causa di nullità del provvedimento in assenza di tempestiva ricusazione.

  • art. 609-bis c.p.

    Per i delitti di violenza sessuale opera in sede cautelare una presunzione relativa di adeguatezza e proporzionalità della misura custodiale e, più in generale, delle esigenze cautelari.

  • art. 275 comma 3 c.p.p.

    Per i reati ricompresi nel catalogo opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza/proporzionalità della misura, superabile solo con elementi concreti e specifici.

  • art. 274 lett. a) c.p.p.

    Il pericolo di inquinamento probatorio è una delle esigenze cautelari che rientrano nella presunzione relativa operante nei casi previsti dall'art. 275, comma 3, c.p.p.

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    Il pericolo di reiterazione è tra le esigenze cautelari coperte dalla presunzione relativa nei casi disciplinati dall'art. 275, comma 3, c.p.p.

  • art. 591 comma 1 lett. a) c.p.p.

    L'interesse all'impugnazione richiede un'utilità pratica concreta e attuale; manca quando l'eventuale accoglimento non produrrebbe alcun vantaggio effettivo per il ricorrente.

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare de libertate, l'eventuale identità soggettiva dei componenti del collegio giudicante non comporta di per sé incompatibilità, attesa la natura sommaria e incidentale della cognizione; la relativa questione deve comunque essere fatta valere con gli strumenti processuali tipici della ricusazione.
  • Le cause di incompatibilità e di ricusazione sono tassative e non possono essere ampliate in via analogica; in mancanza di attivazione della procedura ex art. 37 c.p.p., la deduzione della sola incompatibilità è in linea di principio inidonea a determinare nullità del provvedimento.
  • Ai fini della violenza sessuale, la nozione di 'atto sessuale' va accertata in senso oggettivo e mediante una valutazione complessiva del fatto, del contesto relazionale e sociale e dell'incidenza della condotta sulla libertà sessuale della persona offesa; anche condotte che coinvolgono aree non genitali possono integrare il reato se, nel concreto, assumono connotazione sessuale.
  • Per la violenza privata, è sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a comprimere coattivamente la libertà di determinazione o di azione della vittima; anche il blocco materiale del passaggio o una condotta che renda disagevole l'esercizio di una facoltà lecita può integrare il reato, ove emerga una effettiva compressione della libertà.
  • Nei reati di violenza sessuale, in sede cautelare opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza/proporzionalità della misura, superabile solo mediante la dimostrazione, chiara e specifica, di elementi concreti che rendano sufficiente una misura meno afflittiva.
  • L'interesse a impugnare richiede un'utilità concreta e attuale: la censura su una singola esigenza cautelare è inammissibile quando, anche ove accolta, resterebbe comunque ferma un'altra autonoma esigenza cautelare idonea a sorreggere la misura.
  • rami comprenderà anche quelle zone erogene o a forte valenza relazionale che, in concreto, rendano la condotta sessualmente connotata; la qualificazione dipende dal contesto complessivo e non dalla sola parte del corpo materialmente attinta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza sessualeViolenza privataEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleReati sessualiDelitti contro la personaMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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