Cassazione Civile, Ordinanza n. 20089/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento coattivo di personale ATA e ITP dagli enti locali al Ministero dell'istruzione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999. I lavoratori chiedevano il pieno riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza e, quindi, un inquadramento economico più favorevole. La Corte d'appello di Venezia, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, aveva invece confermato l'appello ministeriale, ritenendo corretto il criterio del "maturato economico" e negando che vi fosse stato un peggioramento retributivo sostanziale, anche perché era stato riconosciuto un assegno ad personam. Nel ricorso principale i lavoratori deducevano: violazione degli artt. 384 e 437 c.p.c. per asserito mancato rispetto del dictum rescindente; violazione dell'art. 1 l. n. 266/2005, della direttiva 77/187, dell'art. 8 l. n. 124/1999 e dell'art. 34 d.lgs. n. 29/1993; violazione della contrattazione collettiva sugli incentivi; errata applicazione dell'accordo ARAN del 20.7.2000 e della l. n. 266/2005; richieste di rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia UE per presunta illegittimità/incopatibilità della norma interna; infine, violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. per asserito erroneo riparto dell'onere della prova. Con il ricorso incidentale altri lavoratori lamentavano omesso esame di documenti e conteggi relativi al trattamento economico e violazione del giudicato, della direttiva europea, della l. n. 428/1990 e dell'art. 2112 c.c. sostanzialmente per le medesime ragioni. La Corte di cassazione ha respinto sia il ricorso principale sia quello incidentale, ritenendo infondate le censure: ha chiarito che il giudice di rinvio doveva verificare solo l'esistenza di un peggioramento retributivo sostanziale globale al momento del trasferimento, non l'adozione di uno specifico criterio di inquadramento fondato su tutte le voci retributive del 1999; ha ribadito che i premi e compensi incentivanti non rilevano ai fini del "maturato economico" perché accessori, variabili e non certi; ha escluso l'obbligo di disapplicare l'art. 1, comma 218, l. n. 266/2005, richiamando i precedenti che ne hanno già affermato la compatibilità con il sistema; ha osservato che non vi era spazio per ulteriori rinvii alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia; ha infine escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. perché la decisione impugnata si fondava su un accertamento di fatto circa l'assenza di un peggioramento retributivo sostanziale, non su un problema di prova non assolto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale e il ricorso incidentale riunito. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, in sede di rinvio, aveva accolto l'appello del Ministero e negato ai lavoratori il riconoscimento dell'anzianità di servizio pretesa ai fini di un diverso inquadramento economico. Non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese di legittimità, perché il Ministero intimato non ha svolto difese. La Corte ha ritenuto corretto l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, centrato sull'assenza di un peggioramento retributivo sostanziale e sulla non rilevanza, ai fini del maturato economico, dei premi incentivanti di natura accessoria e variabile.
Norme richiamate
Richiamato per censurare il preteso mancato rispetto del principio di diritto enunciato nella precedente sentenza di cassazione; la Corte ha escluso la violazione, precisando il contenuto del dictum rescindente.
Invocato dai ricorrenti nel contesto della dedotta violazione del dictum di rinvio; la Corte non ha ravvisato alcuna preclusione processuale violata.
Norma di interpretazione autentica ritenuta applicabile e già più volte scrutinata negativamente rispetto alle censure proposte; non impone la disapplicazione richiesta dai ricorrenti.
direttiva 77/187/CEE
Interpretata nel senso che tutela il lavoratore trasferito contro un peggioramento retributivo sostanziale, ma non consente di ottenere un miglioramento delle condizioni economiche rispetto a quelle godute prima del trasferimento.
Richiamato come base del trasferimento del personale; la Corte ribadisce che la lettura corretta va coordinata con il criterio del maturato economico e con la verifica dell'assenza di reformatio in peius.
art. 34 d.lgs. n. 29 del 1993
attuale art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dai ricorrenti come disciplina del trasferimento di rapporti di lavoro; non conduce al risultato preteso in giudizio.
artt. 28, 31-34 CCNL 6.7.1995
Invocati per il mantenimento dei premi incentivanti; la Corte nega che tali voci incidano sul maturato economico ai fini del nuovo inquadramento.
artt. 15 e 17 CCNL 1.4.1999
Richiamati in relazione ai premi e compensi incentivanti; la Corte li qualifica come emolumenti accessori non certi nell'an e nel quantum.
art. 3 Accordo ARAN 20.7.2000
Censurato dai ricorrenti per la disciplina dell'assegno ad personam; la Corte conferma la soluzione adottata dalla sentenza impugnata.
art. 117 Cost.
Richiamato quale parametro di legittimità costituzionale in relazione alla CEDU; la Corte ritiene manifestamente infondate le censure già esaminate in precedenza.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Invocato a tutela dei beni e del trattamento economico acquisito; la Corte non ritiene necessario un nuovo scrutinio costituzionale o eurounitario.
art. 46 CEDU
Richiamato tra i parametri convenzionali invocati dai ricorrenti; non determina l'accoglimento delle censure.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE
Invocato per sostenere la necessità di disapplicare la norma interna; la Corte esclude che la Carta sia direttamente utilmente spendibile nella fattispecie secondo il collegamento con il diritto UE.
art. 52, n. 3, Carta dei diritti fondamentali UE
Richiamato dai ricorrenti insieme all'art. 47 della Carta; la Corte non vi ravvisa un fondamento per la disapplicazione della legge interna.
art. 6, n. 2, TUE
Invocato in relazione ai principi generali dell'Unione; la Corte respinge la censura perché la direttiva non tutela un miglioramento retributivo, ma solo la conservazione della posizione preesistente.
art. 19, paragrafo 1, TUE
Richiamato come parametro della tutela giurisdizionale effettiva; la Corte non ritiene necessaria la rimessione pregiudiziale.
art. 13 CEDU
Censurato per difetto di tutela effettiva; la Corte non accoglie la prospettazione dei ricorrenti.
Esclusa la sua violazione perché la decisione di merito è fondata su un accertamento in fatto sull'assenza di peggioramento retributivo, non su un problema di riparto dell'onere probatorio.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere un cattivo apprezzamento delle prove; la Corte considera la censura in realtà diretta contro il merito della valutazione fattuale.
Invocato nel ricorso incidentale sul tema della valutazione delle prove; la Corte esclude che vi sia stata violazione del principio di disponibilità delle prove.
Richiamato nel secondo motivo incidentale per sostenere il vincolo derivante dalla precedente cassazione; la Corte nega che il dictum rescindente imponesse il criterio invocato dai ricorrenti.
Richiamato in relazione al giudicato; non è ravvisata violazione nel modo in cui il giudice di rinvio ha delimitato l'oggetto dell'accertamento.
Richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per il giudicato; non conduce a un diverso esito.
Invocato nel ricorso incidentale come disciplina del trasferimento d'azienda; la Corte ritiene comunque centrale la verifica del solo peggioramento retributivo sostanziale al momento del trasferimento.
Richiamata nel ricorso incidentale in collegamento con il trasferimento del rapporto; non incide sull'esito della causa.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la Corte di cassazione verifica l'osservanza del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente interpretandolo in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda, senza attribuirgli prescrizioni non esplicitate.
- In materia di trasferimento di personale e di tutela del lavoratore trasferito, il parametro decisivo è la verifica di un eventuale peggioramento retributivo sostanziale globale al momento del passaggio; non è invece consentito utilizzare il trattamento precedente per ottenere un miglioramento economico rispetto alla posizione acquisita.
- Ai fini del "maturato economico" non rilevano i premi e compensi incentivanti di natura accessoria, correlati a effettivi incrementi di produttività o di servizio, poiché si tratta di emolumenti non certi nell'an e nel quantum e non stabilmente entrati nel patrimonio del lavoratore.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando, all'esito dell'istruttoria, il fatto decisivo resta incerto e il giudice decide per effetto della regola di distribuzione dell'onere della prova; non quando la decisione si fonda su un accertamento di fatto ritenuto insussistente o dimostrato.
- Le censure che mirano a ottenere la disapplicazione di una norma interna già reiteratamente scrutinata dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità non sono accolte se la norma eurounitaria o convenzionale invocata non impone, nel caso concreto, un obbligo specifico incompatibile con la disciplina nazionale applicata.
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