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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31084/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per concorso in furto aggravato. L'unico motivo dedotto lamentava vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità penale, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e la valutazione del compendio probatorio operate dai giudici di merito fossero errate e che dovesse preferirsi una diversa lettura degli elementi acquisiti. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata e, inoltre, inammissibile perché si risolveva nella riproposizione di censure già formulate in appello e già disattese, senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure miravano a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che il motivo era privo di specificità, perché sostanzialmente reiterativo di quelli già proposti in appello e non idoneo a costituire una critica argomentata alla decisione impugnata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità per concorso in furto aggravato; nel testo dell'ordinanza il titolo di reato non è richiamato con l'articolo, ma il provvedimento verte sulla conferma di tale condanna. Non vengono svolte interpretazioni della norma incriminatrice.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato scrutinato sotto il profilo del vizio di motivazione e della deduzione di doglianze di merito non consentite in cassazione; il testo, però, non richiama espressamente la disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una nuova lettura degli elementi di fatto posti a base della decisione di merito, se non nei limiti del controllo sulla tenuta logica e giuridica della motivazione.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto mediante la mera contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti ritenuta più favorevole al ricorrente: occorre evidenziare specifici vizi logici, giuridici o l'omesso esame di profili decisivi nei limiti consentiti.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già formulate in appello e disattese dal giudice di merito, senza una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede un confronto effettivo con la motivazione della decisione impugnata; la doglianza meramente apparente non assolve la funzione propria dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le statuizioni accessorie sulle spese processuali e sulla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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