Cassazione Civile, Ordinanza n. 07667/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata per il pagamento di prestazioni rese nel luglio 2005 nei confronti di un’azienda sanitaria locale. L’ente sanitario propose opposizione sostenendo, tra l’altro, la mancanza di prova scritta del credito e la mancata produzione del contratto tra le parti; il tribunale rigettò l’opposizione, ritenendo tardiva la deduzione sulla mancata produzione del contratto e richiamando anche un giudicato formatosi su altri decreti ingiuntivi relativi ad altre mensilità del 2005. In appello, invece, la corte territoriale accolse il gravame dell’azienda sanitaria, revocò il decreto ingiuntivo e rigettò la domanda di pagamento. La struttura sanitaria ricorse per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 112, 324 e 342 c.p.c., sostenendo che l’appello non avesse specificamente censurato una ratio decidendi autonoma della sentenza di primo grado, cioè il giudicato sulla contrattualizzazione del rapporto, con conseguente inammissibilità del gravame per difetto di interesse; (2) nullità della sentenza e/o del procedimento per mancata impugnazione di un capo autonomamente decisivo e per violazione del giudicato ex art. 2909 c.c.; (3) violazione di norme processuali e costituzionali per avere la corte d’appello ritenuto tempestiva l’eccezione sulla mancata produzione del contratto, nonostante essa fosse stata, secondo la ricorrente, dedotta solo tardivamente in comparsa conclusionale, e per avere motivato in modo apodittico anche su ulteriori profili probatori (cessione del credito, superamento delle C.O.M. e limiti di spesa).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per quanto di ragione, valorizzando il principio della ragione più liquida. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla motivazione della sentenza d’appello sulla tempestività dell’eccezione di mancata produzione del contratto: la motivazione della corte territoriale è stata giudicata incomprensibile, perché prima afferma che l’eccezione non era specificamente diretta a denunciare la mancata produzione del titolo contrattuale e subito dopo sostiene che era così ampia da ricomprenderla. È stata inoltre ritenuta non sufficiente l’ulteriore affermazione secondo cui il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’assenza del contratto, trattandosi di un passaggio privo di reale motivazione sul piano fattuale/probatorio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
Viene richiamato come parametro per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza/procedimento in cassazione.
È evocato quale norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulla necessità di decidere sui motivi effettivamente dedotti.
È richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno e all’impugnazione di capi autonomi della decisione.
È invocato per sostenere l’inammissibilità dell’appello per difetto di specifica censura e di interesse ad impugnare.
È richiamato in relazione all’efficacia del giudicato sostanziale.
È menzionato nel terzo motivo in relazione alle garanzie del contraddittorio.
È richiamato per la valutazione della prova e delle allegazioni di parte.
È evocato con riguardo al requisito della motivazione della sentenza.
È menzionato nel terzo motivo, senza una specifica elaborazione autonoma nel testo riportato.
art. 354, quarto comma, c.p.c.
È richiamato nel motivo relativo alle conseguenze processuali della decisione d’appello.
art. 24 Cost.
È invocato a tutela del diritto di difesa, in relazione alla comprensibilità e alla tempestività delle eccezioni.
art. 111 Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione e del giusto processo.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la decisione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza di primo grado: se una ratio idonea da sola a sorreggere la decisione non viene specificamente censurata, il gravame può risultare inammissibile per difetto di interesse.
- L’eccezione o contestazione relativa alla mancanza del titolo contrattuale deve essere apprezzata in modo chiaro e coerente: una motivazione che contemporaneamente neghi la specificità della deduzione e, al tempo stesso, la ritenga abbastanza ampia da includere proprio quel profilo non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
- La motivazione è costituzionalmente insufficiente quando si limita a formule assertive o apodittiche, senza spiegare in concreto perché un determinato documento o una certa eccezione debbano ritenersi tempestivamente dedotti o rilevabili.
- Quando la censura investe il contenuto della motivazione sul punto decisivo della tempestività dell’eccezione e della prova documentale, il vizio può comportare cassazione con rinvio perché il giudice di merito rinnovi la valutazione con motivazione effettiva e comprensibile.
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