Cassazione Civile, Ordinanza n. 04048/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Su istanza di un avvocato, il Tribunale di Ancona aveva liquidato i compensi professionali maturati quale difensore d'ufficio di un imputato divenuto irreperibile in un procedimento penale davanti al giudice di pace. Il professionista aveva proposto opposizione deducendo due profili: l'omessa liquidazione delle spese relative alla fase istruttoria e, soprattutto, l'erronea applicazione dei minimi tariffari con ulteriore decurtazione prevista dall'art. 12, comma 2, del d.m. 55/2014 e dall'art. 106-bis del d.P.R. 115/2002. Il Tribunale aveva confermato la liquidazione al valore minimo degli onorari, escludendo però le due decurtazioni e determinando il compenso in euro 855,00. Il Ministero della giustizia ha impugnato l'ordinanza con unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 106-bis, 116 e 117 del d.P.R. 115/2002 e sostenendo che la riduzione percentuale di cui all'art. 106-bis dovesse applicarsi anche al difensore d'ufficio, in quanto assimilabile al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto fondata la censura osservando che, in tema di patrocinio a spese dello Stato e difesa d'ufficio dell'imputato irreperibile, il compenso del difensore non può superare i valori medi tariffari e che, una volta individuato il compenso secondo tale parametro, può e deve applicarsi anche l'ulteriore decurtazione prevista dall'art. 106-bis del d.P.R. 115/2002. La Corte ha qualificato tale riduzione come disposizione speciale, limitata alle liquidazioni del compenso del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile, e ha escluso che essa violi il minimo tariffario, poiché il sacrificio economico è contenuto e coerente con le esigenze di contemperamento tra interesse pubblico alla difesa del non abbiente e diritto dell'avvocato a un compenso equo. La Cassazione ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
riduzione percentuale prevista
si applica alla liquidazione del compenso del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile ed opera come disposizione speciale, senza violare il minimo tariffario
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non costituisce il fulcro argomentativo della decisione
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non costituisce il fulcro argomentativo della decisione
art. 12, comma 2, d.m. 55/2014
menzionato nella vicenda come ulteriore decurtazione contestata, ma la decisione di legittimità si concentra sull'art. 106-bis d.P.R. 115/2002
art. 1, comma 606, lett. b, l. 147/2013
norma istitutiva della disposizione sopravvenuta, applicabile ai procedimenti penali conclusi dopo la sua entrata in vigore
richiamato in via analogica per evidenziare la compatibilità costituzionale di riduzioni dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- Nel liquidare il compenso del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile, il giudice deve applicare i criteri previsti per il patrocinio a spese dello Stato, con riferimento ai valori tariffari consentiti dalla disciplina speciale.
- La riduzione prevista dall'art. 106-bis d.P.R. 115/2002 si aggiunge alla determinazione del compenso secondo i parametri tariffari e non integra una violazione del minimo tariffario, perché la disciplina è speciale e finalizzata a bilanciare interesse pubblico e compenso equo del difensore.
- Le norme sopravvenute in tema di liquidazione dei compensi processuali si applicano ai procedimenti penali conclusi dopo la loro entrata in vigore, quando la disciplina regola la liquidazione del compenso.
- Il sindacato di legittimità è corretto quando il giudice di merito esclude l'applicazione di una norma speciale senza confrontarsi con il consolidato indirizzo interpretativo della Corte di cassazione.
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