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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09582/2025 del 12/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un soggetto aveva acquistato, con atto notarile, un credito IVA di euro 50.000 maturato da una società poi posta in liquidazione. Presentata istanza di rimborso, l’Ufficio aveva negato il rimborso e il diniego era stato confermato in primo grado e in appello. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado con due motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, relativo allo stato di liquidazione della società cedente; (2) violazione dell’art. 183 della direttiva IVA 2006/112/CE, in relazione agli artt. 2, comma 36-decies, d.l. 138/2011 e 30 l. 724/1994, sostenendo che la disciplina interna sulle società di comodo/in perdita sistematica, così come applicata, fosse incompatibile con i principi unionali di neutralità e proporzionalità e che dovesse essere rimessa la questione alla Corte di giustizia. Il ricorrente richiamava anche la successiva pronuncia della CGUE nella causa C-341/22, secondo cui il solo mancato superamento di una soglia di ricavi non può giustificare la negazione della qualità di soggetto passivo IVA e del correlato diritto al rimborso/detrazione, in assenza di frode o abuso.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il primo. Ha ritenuto che la sentenza di merito non fosse conforme ai principi unionali perché aveva fatto discendere la negazione del diritto IVA dalla sola mancata produzione di ricavi, facendo applicazione automatica della disciplina sulle società non operative/in perdita sistematica. In applicazione della giurisprudenza della CGUE e dei precedenti di legittimità richiamati, ha affermato che l’art. 30 l. 724/1994 deve essere disapplicato nella parte in cui comporta la perdita del diritto IVA per il solo superamento di indici presuntivi, senza verificare in concreto l’effettivo esercizio di un’attività economica, l’impiego dei beni e servizi acquistati e l’assenza di frode o abuso. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Invocato come motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato poi dichiarato assorbito.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    Invocato per denunciare la violazione di norme di diritto unionale e interne in tema di IVA e società di comodo.

  • art. 183 direttiva 2006/112/CE

    Richiamato dal ricorrente come norma incompatibile con la disciplina interna applicata al rimborso IVA; la Corte ne ha valorizzato la compatibilità con il diritto al rimborso/detrazione e i principi di neutralità e proporzionalità.

  • art. 167 direttiva 2006/112/CE

    Interpretato nel senso che il diritto alla detrazione non può essere negato per il solo insufficiente volume delle operazioni a valle, in assenza di frode o abuso.

  • art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE

    Interpretato nel senso che non consente di negare la qualità di soggetto passivo IVA al soggetto che svolga effettivamente un’attività economica, anche se il valore economico delle operazioni non superi una soglia nazionale di ricavi.

  • art. 273 direttiva 2006/112/CE

    Richiamato per affermare che gli Stati membri possono adottare misure di contrasto, ma solo se non eccedono quanto necessario e senza mettere in discussione il diritto alla detrazione.

  • art. 2, comma 36-decies, d.l. 138/2011

    Richiamato in collegamento con la disciplina nazionale delle società in perdita sistematica, applicata al caso concreto.

  • art. 30 l. 724/1994

    Disapplicato nella parte in cui, applicato automaticamente sulla base di indici di ricavi e perdite, conduce alla perdita del diritto IVA senza verifica concreta di attività economica, frode o abuso.

Massime di principio

  • In materia IVA, il diritto alla detrazione, alla compensazione, alla cessione dell’eccedenza e al rimborso non può essere negato in via automatica sulla base di indici presuntivi di non operatività o di insufficienza del volume di ricavi, se non sia accertato in concreto che l’operazione sia fraudolenta o abusiva.
  • La qualità di soggetto passivo IVA dipende dall’effettivo esercizio di un’attività economica, intesa in senso sostanziale, e non dal solo superamento di una soglia di ricavi fissata dal diritto nazionale.
  • Le misure nazionali di contrasto a fenomeni elusivi possono incidere sui diritti IVA solo se proporzionate e fondate su elementi oggettivi idonei a dimostrare frode o abuso; non è sufficiente una presunzione legata al solo risultato economico dell’attività.
  • Quando una disciplina interna sia incompatibile con la direttiva IVA per il modo in cui opera in concreto, il giudice nazionale deve disapplicarla nella parte contrastante con il diritto dell’Unione e procedere agli accertamenti fattuali richiesti dal parametro unionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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