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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 6723 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La cooperativa chiedeva il rimborso dell’ICI versata dal 1993 al 2000 per fabbricati accatastati in categoria D/10, ritenuti rurali e strumentali all’attività agricola. La commissione tributaria regionale, riformando la decisione di primo grado, aveva respinto il ricorso sul presupposto che la ruralità rilevasse solo per l’accatastamento e non escludesse l’imposta. In cassazione la cooperativa ha dedotto: vizio di motivazione; ultrapetizione sulla rilevanza dell’iscrizione al catasto urbano; e, nel merito, violazione della disciplina ICI, sostenendo che i fabbricati rurali iscritti in categoria D/10 sono esenti anche se muniti di rendita catastale.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo, assorbendo gli altri due. Ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale delle Marche del 31 ottobre 2008 e rinviato alla stessa commissione, in diversa sezione, perché riesamini l’appello del Comune applicando il principio secondo cui l’immobile iscritto come rurale in categoria A/6 o D/10, in presenza dei requisiti di legge, non è soggetto a ICI. La commissione di rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Non è stato disposto direttamente il rimborso: la causa è stata rinviata per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito dalla L. n. 133 del 1994

    Le sezioni unite della corte hanno chiarito che, in tema di Ici, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta

    La presenza dei requisiti di ruralità previsti dall’art. 9, insieme all’iscrizione catastale dell’immobile nella categoria rurale A/6 o D/10, comporta la non assoggettabilità a ICI.

  • D.L. n. 207 del 2008, art. 23-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009

    Le sezioni unite della corte hanno chiarito che, in tema di Ici, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a

    La disposizione, letta con la disciplina ICI richiamata, fonda l’esenzione per gli immobili iscritti catastalmente come rurali nelle categorie A/6 o D/10, quando ricorrono i requisiti previsti.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a

    Le sezioni unite della corte hanno chiarito che, in tema di Ici, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a

    Nel quadro normativo applicato dalla Corte, la disposizione concorre a escludere dall’ICI l’immobile riconosciuto e accatastato come rurale nelle categorie A/6 o D/10.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    La cooperativa lo aveva invocato per censurare la motivazione della sentenza regionale; la Corte non ha deciso questo motivo, perché lo ha dichiarato assorbito.

  • Codice di procedura civile, art. 132

    La cooperativa lo aveva invocato insieme all’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per contestare la motivazione; il motivo è rimasto assorbito e la Corte non ne ha esaminato il merito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56

    La cooperativa lo aveva invocato per denunciare ultrapetizione; il relativo motivo è stato assorbito e non deciso nel merito.

  • Codice di procedura civile, art. 346

    La cooperativa lo aveva richiamato insieme all’art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992 nella censura di ultrapetizione; la Corte non ha esaminato tale censura, assorbita dall’accoglimento del motivo sostanziale.

Massime di principio

  • Per l’ICI, un fabbricato che possiede i requisiti di ruralità e risulta iscritto in catasto nella categoria rurale A/6 o D/10 non è soggetto all’imposta, anche se gli è attribuita una rendita catastale.
  • La sola ruralità sostanziale non basta, secondo il principio applicato: l’immobile deve risultare catastalmente classificato come rurale nelle categorie indicate. Se è iscritto in una categoria diversa, il contribuente che invoca l’esenzione deve impugnare l’atto di classamento; altrimenti il fabbricato resta assoggettato a ICI.
  • La cassazione della decisione non comporta automaticamente il rimborso richiesto: se occorre un nuovo esame del merito, la causa viene rinviata al giudice indicato, che dovrà attenersi al principio di diritto e decidere anche sulle spese.

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